Manduria sciolta per mafia: La vicenda del bando per l’assegnazione degli alloggi di ERP

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Altra vicenda che ha determinato lo scioglimento per mafia del Comune di Manduria è quella relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La commissione ha accertato l’impegno sia di un assessore che di altri soggetti ad
individuare percorsi per assecondare le richieste di appartenenti alla SCU.

“La commissione di accesso ha fornito un quadro approfondito e
significativo del livello di compromissione dell’azione
amministrativa a seguito delle pressioni esercitate da soggetti
notoriamente appartenenti e collegati ad esponenti della criminalita’
organizzata nella vicenda legata al «bando di concorso per
l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica» pubblicato in data 18 marzo 2013 dall’Area
tecnica del servizio urbanistica e gestione del territorio, ufficio
urbanistico del Comune di Manduria.
Nei fatti e’ coinvolta, quale partecipante al bando, Omissis, che
e’ compagna di Omissis appartenente all’articolazione manduriana
della S.C.U., e madre di Omissis, a sua volta compagno di Omissis
(figlia del boss Omissis). Nella vicenda si registra l’intervento
dell’allora assessore Omissis e di altri soggetti impegnati ad
individuare percorsi che assecondino le richieste di Omissis e dei
suoi familiari.
La commissione ha potuto accertare, all’esito dell’esame della
documentazione acquisita presso gli uffici comunali e sulla scorta
della ricostruzione e delle conseguenti imputazioni rilevate in
ambito penale, che tale intervento abbia sortito realmente i suoi
effetti.
Infatti, a seguito di una farraginosa procedura conclusa con una
irrituale, rinnovata istruttoria limitata alla posizione della sola
Omissis, l’Ente e’ pervenuto all’affidamento del tanto agognato
alloggio, a cui peraltro aveva rinunciato qualche giorno prima il
co-indagato Omissis, anche quest’ultimo parte del medesimo gruppo
malavitoso operante in Manduria, composto da soggetti (fra cui il
gia’ citato Omissis) vicini a Omissis e subordinati al boss Omissis.
La commissione per l’accesso ha provveduto ad acquisire tutta la
documentazione relativa all’iter procedimentale espletato dall’Ente
dalla quale emergono contraddizioni, omissioni e persino abnormita’,
tali da far ritenere – anche alla luce dei contenuti dell’ordinanza
emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lecce – che ci sia stato lo scopo precipuo di agevolare la posizione
di taluni soggetti partecipanti, in particolare quella della gia’
menzionata Omissis, «consuocera» del boss.
Questi i fatti. A seguito della pubblicazione del bando di
assegnazione degli alloggi, avvenuta con determina n. 321 dell’8
maggio 2013, venivano nominati i componenti della commissione
comunale giudicatrice (Omissis).
Conclusa la fase di acquisizione delle varie domande, la predetta
commissione procedeva alla valutazione delle posizioni degli istanti,
assegnando il punteggio e formulando una graduatoria provvisoria
pubblicata nell’albo, pretorio online del Comune di Manduria, come da
verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle
domande del 9 agosto 2013.
Nella citata graduatoria provvisoria Omissis risultava in
posizione utile (dodicesima), con 10 punti.
Il bando indicava alcune condizioni soggettive ed oggettive in
ragione delle quali venivano conferiti punteggi diversi ed il modulo
di domanda in effetti era tale da non ingenerare dubbi circa la voce
reddituale da indicare.
Esaminando la domanda a firma della Omissis, la commissione ha
rilevato come la stessa abbia indicato il numero dei componenti della
propria famiglia in tre ed il reddito complessivo del proprio nucleo
familiare in 9.058,00 euro.
Sul frontespizio della pratica, nel riquadro «appunti e note alla
pratica», sono stati riscontrati i calcoli effettuati dalla
commissione comunale per giungere al punteggio complessivo di «10».
In realta’, la commissione per l’accesso ha accertato che il
punteggio attribuito alla Omissis appare falsato gia’ in origine. In
primo luogo, erroneamente e’ stata calcolata dalla commissione
comunale una riduzione di 1.032,92 euro in ragione della presenza di
due figli a carico, quando in realta’ si sarebbe dovuta applicare la
diminuzione pari alla meta’ per la presenza di un solo figlio
«minore». Inoltre l’istante ha dichiarato fra le altre cose, quale
«condizione oggettiva», l’occupazione di un «alloggio da rilasciare
per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorita’
competenti». Tale condizione pero’, in base al bando di
partecipazione, e’ sussistente qualora sia certificato l’obbligo di
«abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per
motivi di pubblica utilita’ o per esigenze di risanamento edilizio,
risultanti da provvedimenti emessi dall’autorita’ competente non
oltre tre anni prima della data del bando».
Per suffragare l’esistenza di tale condizione, invece, l’istante
ha esibito una documentazione dalla quale sarebbe risultato soltanto
che l’immobile occupato era stato oggetto di preliminare di vendita.
Nessuna ordinanza di sgombero, quindi, o per motivi di pubblica
utilita’ o per esigenze di risanamento edilizio ne’ alcun
provvedimento esecutivo dell’Autorita’ giudiziaria e’ stato prodotto
dalla Omissis.
Nonostante cio’, senza chiedere alcuna integrazione della
documentazione prodotta, la commissione comunale attribuiva il
punteggio «6», che consentiva alla Omissis di occupare una posizione
utile in graduatoria.
Eguale trattamento non e’ stato adottato nei confronti di altri
soggetti partecipanti al bando. Dai verbali della commissione
provinciale alloggi ERP istituita presso il Comune di Taranto, a cui
sono stati inoltrati i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, si
desume infatti che tra i motivi addotti per l’esclusione di taluni
partecipanti vi e’ pure quello di non aver potuto riconoscere il
punteggio richiesto per sfratto «trattandosi di sfratto di morosita’
e non per fine di locazione» ovvero non essendo presente un
«provvedimento di sfratto o altro provvedimento esecutivo».
Sulla base di quanto determinato dalla commissione comunale nella
prima fase istruttoria ed all’esito dei ricorsi avanzati dagli altri
partecipanti, veniva emessa la determinazione dirigenziale nr. 837
R.G./22 dicembre 2015 con la quale veniva approvata la graduatoria
definitiva in cui la Omissis veniva indicata in posizione «12ª».
Venivano invece esclusi, rispetto alla precedente graduatoria
provvisoria, altri partecipanti a seguito delle verifiche svolte con
l’ausilio della Guardia di Finanza dalle quali era risultata una
discrepanza, in alcuni casi molto significativa, tra redditi
dichiarati e accertati. Fra le posizioni ritenute incongruenti
figurava pure quella della Omissis, circostanza di cui la G.d.F. dava
comunicazione al Comune di Manduria con nota n. 0056441/15 del 7
febbraio 2015 evidenziando incoerenze sia rispetto alla situazione
reddituale della donna che a quella del figlio convivente Omissis.
Nella citata determinazione comunale n. 837/2015, si dava atto
inoltre di aver formalmente interpellato l’ARCA Jonica, in
particolare sulla necessita’, qualora «in sede di autocertificazione
sia stata dichiarata la totale assenza di redditi mentre, all’esito
delle verifiche espletate siano emerse risultanze di segno opposto»
…. di «rielaborare il punteggio assegnato in sede di elenco
provvisorio ovvero disporre l’esclusione dalla graduatoria, stante
che l’art. 6, comma 4, L.R. n. 10/14 non distingue tra graduatoria
provvisoria e definitiva».
Al quesito l’Agenzia regionale per la casa e l’abitare – gia’
I.A.C.P. – rispondeva che: «il caso di dichiarazione mendace circa il
reddito, prodotto con autocertificazione, comporta l’esclusione dalla
graduatoria».
Dalla documentazione acquisita dalla commissione per l’accesso e’
emerso anche che con nota n. 23964 del 22 settembre 2015, il Comune
di Manduria comunicava Omissis l’avvio del procedimento di
esclusione, precisando di aver proceduto a controlli e verifiche,
anche per mezzo della Guardia di Finanza, all’esito dei quali era
risultata la produzione di falsa autodichiarazione nella parte
riguardante la situazione reddituale (essendo stato indicato in euro
9.058,00 il reddito totale riferito all’anno 2011, attestato dalla
Guardia di Finanza in euro 9.860,54).
A sua volta, il successivo 1° ottobre 2015 la Omissis indirizzava
al R.U.P. Omissis le proprie deduzioni, adducendo di non aver fatto
alcuna falsa autodichiarazione reddituale ed attribuendo difformita’
riscontrata all’erroneo rilascio di CUD «duplicati».
La documentazione acquisita in sede di accesso chiarisce come si
sia intenzionalmente voluto agevolare la Omissis. Innanzitutto, come
precisato pure dalla stessa Guardia di Finanza con nota n.
0430325/2017 del 4 ottobre 2017 indirizzata alla commissione
d’accesso, il reddito indicato dal comune nella nota n. 23964 del 22
settembre 2015 (euro 9.863,00) con cui si comunicava alla Omissis
l’avvio del procedimento di esclusione dal bando, non trova
corrispondenza con quanto rilevato e accertato da quella stessa
Compagnia (euro 12.671,08 risultante dalla somma dei singoli redditi
e delle indennita’ accertate in capo alla Omissis ed al figlio
convivente Omissis).
Si tratta di una circostanza questa di rilievo, poiche’ il
diverso reddito imputabile al nucleo della Omissis, avrebbe
comportato, una volta apportate le diminuzioni previste da bando,
l’attribuzione di un punteggio differente (2 punti in luogo di 3) e
il conseguente inquadramento in una diversa fascia reddituale.
Il comune non avrebbe dovuto attribuire significato dirimente
alle deduzioni presentate dalla Omissis ma, piuttosto, chiedere
delucidazioni in merito alla Guardia di Finanza. L’Amministrazione
comunale, invece, non ha inteso escludere la Omissis dalla
graduatoria definitiva, pubblicata nel dicembre 2015, sul
presupposto, errato, di uno scostamento di appena qualche centinaio
di euro tra reddito (falsamente) dichiarato e reddito (ritenuto)
accertato.
Infatti nella determinazione n. 837/2015 viene deciso che
«l’errata o omessa dichiarazione del reddito, qualunque sia la
ragione che l’ha determinata, nel caso in cui lo scostamento sia tale
da rientrare nella medesima fascia individuata inizialmente e sia
stato assegnato un determinato punteggio che abbia consentito una
posizione utile nella graduatoria provvisoria, si ritiene non sia
motivo di esclusione dalla graduatoria; di conseguenza verranno
esclusi dalla graduatoria coloro che hanno sottoscritto falsa
autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti e, nel caso
particolare del reddito, coloro per i quali, in seguito
all’accertamento:
e’ stato riscontrato il possesso di un reddito complessivo
superiore a euro 13.000,00 (requisito fondamentale);
e’ stato assegnato un punteggio maggiore in seguito alla loro
dichiarazione reddituale».
Secondo quanto sopra precisato la Omissis sarebbe dovuta
rientrare nella seconda ipotesi, avendo ottenuto un punteggio
maggiore (3 in luogo di 2) in seguito alla dichiarazione (errata)
reddituale.
Ma quel che interessa maggiormente e’ l’evoluzione successiva
dell’intera vicenda, come emerge dall’intreccio tra quanto si rileva
nella documentazione acquisita dalla commissione di accesso e la
vicenda evidenziata nel corso dell’indagine sfociata nell’ordinanza a
cui si e’ gia’ fatto riferimento.
Si fa riferimento, in particolare, alle telefonate tra Omissis
compagno della Omissis, e l’assessore Omissis, avvenute nel periodo
compreso tra il 26 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016. In tali
comunicazioni il Omissis aggiornava costantemente gli interessati
sugli sviluppi della vicenda; suggeriva quali condotte tenere e chi
avvicinare: il Omissis – si legge nelle trascrizioni «e allor … e
tu domani vai e lo acchiappi il Omissis, bello mio … ma come avete
fatto questa graduatoria» -, il consigliere Omissis che «ha promesso
di impegnarsi a risolvere la questione», il responsabile del
procedimento Omissis, oggetto di intimidazioni e pressioni. E’ la
Omissis a recarsi dall’Omissis in Comune, insieme al suo convivente
Omissis, alla suocera Omissis e al noto pregiudicato Omissis, per
minacciarlo, senza mezzi termini, rappresentandogli che avrebbe
potuto subire conseguenze qualora non avesse risolto la questione
dell’assegnazione dell’alloggio.
Confrontando gli esiti dell’indagine giudiziaria e di quella
amministrativa, vi e’ motivo di ritenere che in quei giorni il
«condizionamento» dell’Amministrazione comunale da parte dei
personaggi sopra richiamati sia avvenuto su piu’ fronti ed ai piu’
alti livelli rappresentativi.
Il 28 aprile 2016 viene assunta la determinazione n. 292, a cui
facevano cenno nelle intercettazioni telefoniche Omissis e
l’assessore Omissis, con la quale si annulla la precedente
determinazione n. 837 del 22 dicembre 2015 e si approva la nuova
graduatoria definitiva, nella quale si stabilisce l’esclusione della
Omissis.
La particolarita’ di quest’ultima determinazione risiede nel
fatto che l’esclusione «tardiva» della Omissis – sicuramente fra quei
soggetti per i quali la Guardia di Finanza aveva accertato un reddito
diverso e nei cui confronti quindi, sulla base della determina n.
837/2015, si sarebbe dovuto procedere al ricalcolo del punteggio con
conseguente esclusione dalla graduatoria, data la diversa fascia
reddituale ad essa attribuibile – veniva giustificata erroneamente
con la circostanza dell’accertamento di un «reddito superiore a
13.000,00 euro».
Se nella precedente determinazione si era stabilito che l’errata
o omessa dichiarazione del reddito non costituiva motivo di
esclusione dalla graduatoria solo nel caso in cui lo scostamento
fosse tale da rientrare nella medesima fascia reddituale individuata
inizialmente, con questa nuova decisione si stabiliva che anche «una
diversa collocazione nelle fasce reddituali» (con conseguente
attribuzione di un punteggio diverso) era «tollerabile».
L’importanza di questa «rivisitazione» la si coglie alla luce di
quanto sarebbe avvenuto nei giorni successivi.
Risulta che la Omissis, appresa la notizia, si sia recata presso
gli uffici del Comune di Manduria. A darne atto e’ stato lo stesso
Omissis in una nota a sua firma indirizzata al Omissis, all’Omissis
ed al Omissis (nota n. 941 del 10 maggio 2016), nella quale
annunciava il «ricorso in opposizione all’esclusione dalla
graduatoria» proposto dalla Omissis. L’Omissis precisa di aver
esaminato fra la sua posta una «richiesta di accesso agli atti
amministrativi della Omissis Omissis, una diffida dello studio legale
Omissis, ex art. 328, comma 2 del codice penale relativa
all’esclusione della Omissis dalla graduatoria definitiva, un’istanza
in autotutela dello studio legale Omissis per la rivalutazione della
situazione della Omissis sulla base delle controdeduzioni presentate
e un ricorso in opposizione all’esclusione dalla graduatoria da parte
della stessa Omissis».
Gli atti menzionati, tutti presenti nella documentazione
acquisita, si inseriscono ovviamente nel contesto prima descritto, di
cui lo stesso Omissis ha riferito allorche’ e’ stato successivamente
escusso dagli inquirenti e di cui danno atto i contenuti intercettati
dai medesimi organi. In particolare, va evidenziata la circostanza
che l’assessore Omissis, la sera del 28 aprile 2016, comunicava alla
Omissis – che a lui si rivolgeva per avanzare le proprie rimostranze
per l’avvenuta esclusione della suocera – le difficolta’ create dalla
Guardia di Finanza che pure quel giorno era stata in comune e le dava
il suggerimento di «acchiappare» direttamente Omissis.
Nella nota sopra richiamata, Omissis faceva presente che alla
luce delle richieste della Omissis e della disponibilita’ di un
alloggio – resosi fruibile a seguito della rinuncia ufficiale,
protocollata quel medesimo giorno dall’avente diritto Omissis (si
tratta di un cugino del Omissis, anche lui facente parte della
medesima associazione mafiosa) – sarebbe stato «opportuno rivedere
tutta la documentazione agli atti d’ufficio presenti nel fascicolo
della Omissis».
Lo stesso Omissis specificava pero’ di non essere nelle
condizioni tecniche, ma soprattutto «psicologiche» ed «emotive» per
affrontare da solo, la situazione in essere e chiedeva, pertanto,
l’istituzione di una commissione composta da almeno tre funzionari
comunali competenti in materia di disagio sociale e di aspetti
fiscali/tributari, che potessero rivalutare la posizione della
Omissis.
La commissione venne in effetti istituita: ve ne e’ traccia in un
verbale redatto a mano, in cui si da’ atto che in data 13 maggio
2016, si riunivano «su espressa disposizione verbale ed informale
(data l’urgenza di provvedere) del sindaco all’esito della nota
protocollo 941 del 10 maggio 2016 INT con la quale Omissis chiedeva
il supporto di una commissione tecnica composta da almeno tre
funzionari dell’ente …» i dipendenti comunali Omissis, Segretario
generale, Omissis, funzionario incaricato ed Omissis, funzionario.
Gli stessi, composta la suddetta commissione, procedevano al riesame
dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione prodotta
dalla Omissis, nonche’ degli esiti dell’accertamento sul reddito
effettuati dalla Guardia di Finanza.
Stabilito (anche in questo caso erroneamente) che il reddito
complessivo del nucleo familiare della Omissis ammontasse ad euro
13.147,62, si concludeva che «all’esito di una piu’ attenta
interpretazione testuale delle disposizioni del bando … il reddito
complessivo riferito al nucleo familiare della Omissis riquantificato
e ricalcolato, …(…)… da prendere in considerazione ai fini
dell’ammissione era di euro 9.003,16». Cosi’ ricalcolato il reddito,
la medesima commissione procedeva ad attribuire il nuovo punteggio di
«2», determinando poi il punteggio complessivo in punti «9».
La possibilita’ di tale «ricalcolo», con conseguente
rideterminazione del punteggio, era esclusa dalla determinazione n.
837/15 (che prevedeva invece, in tali casi, l’esclusione dalla
graduatoria), mentre e’ stata resa possibile dalla seconda delle
determinazioni richiamate, la 292/2016.
All’irregolarita’ ed indeterminatezza delle decisioni che si sono
succedute nel tempo, va aggiunta l’irritualita’ di un riesame operato
da una commissione interna, la cui costituzione e’ stata decisa sulla
base di una «disposizione verbale ed informale del Omissis», che si
e’ occupata di una sola posizione, quella appunto della Omissis,
senza invece procedere ad un eventuale riesame di tutte le altre
posizioni.
In realta’, se un errore nel calcolo dei redditi da considerare
ai fini dell’ammissione era stato realmente commesso, lo stesso
poteva essersi verificato anche con riferimento alle altre posizioni,
di quanti cioe’, interessati al pari della Omissis all’assegnazione
di un alloggio, si erano magari visti esclusi per le medesime ragioni
o comunque assegnatari di un punteggio inferiore rispetto a quello
che sarebbe stato loro legittimamente attribuito in caso di riesame
della documentazione.
Ovviamente nulla ha accertato la suddetta commissione comunale in
relazione alle altre condizioni per le quali la Omissis aveva chiesto
ed ottenuto un punteggio, fra le quali, piu’ di ogni altra, quella
legata all’occupazione di un «alloggio da rilasciare per ordinanze o
altri provvedimenti adottati dalle autorita’ competenti».
In conclusione, con successiva determinazione n. 363 del 18
maggio 2016, preso atto della dichiarazione di rinuncia da parte
dell’assegnatario Omissis collocato al n. 22 della graduatoria
approvata con atto dirigenziale n. 292/2016, nonche’ dell’esito della
revisione del punteggio da assegnare alla Omissis a seguito delle
istanze dalla stessa prodotte, si procedeva all’assegnazione ad
Omissis del punteggio complessivo e definitivo di 9 punti per effetto
del quale la stessa si collocava in graduatoria in posizione utile
per conseguire l’assegnazione di alloggio ERP.”