Covid-19: le nuove misure di contenimento nell’Ordinanza del Comune di Manduria

Condividi

Il Comune di Manduria nell’ordinanza n. 40 del 12 Marzo 2020 ha recepito le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a seguito del nuovo DPCM emanato ieri sera 11 Marzo 2020 che prevede ulteriori restrizioni. Queste le disposizioni da rispettare previste nell’ordinanza:  

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020 e di seguito riportate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Allegato 1 DPCM 11.03.2020 – ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO PER CUI E’ AMMESSA APERTURA
• Ipermercati
• Supermercati
• Discount di alimentari
• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
2) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
4) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti (allegato 2 DPCM 11.3.2020):
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
5) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi.
6) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 12.3.2020) e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, salvo nuove disposizioni normative.
7) Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 38 del 10.3.2020;
8) restano confermate le misure di cui alle ordinanze n. 37 del 10.03.020 e 39 in data 11.03.2020. 
Si RACCOMANDA
In aggiunta a quanto già raccomandato con l’ordinanza n. 38/2020:
a) nelle attività produttive siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
b) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
c) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
d) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
e) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.