Coppa Italia Eccellenza. Accolto ricorso. Il Manduria passa il turno vincendo 3 a zero.

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Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara di Coppa Italia che si è disputata lo scorso 20 Ottobre tra il Massafra e il Manduria.

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali; rilevato
– che la società ASD UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la posizione irregolare del calciatore CARUSO GABRIELE, impiegato durante l’incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione) giusta C.U. 43 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 13.10.22;
– che l’istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del CGS;
– che la resistente non ha inviato proprie deduzioni;
Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UG MANDURIA SPORT sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.
Gli atti ufficiali richiamati dall’istante confermano che il calciatore CARUSO GABRIELE, tesserato per la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, alla data della gara in oggetto dovesse scontare la squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, comminatagli in occasione della gara di andata del torneo di Coppa Italia di Eccellenza del 6.10.22, giusta C.U. n.ro 43 del 13.10.22.
Ciò posto, dall’esame del referto della gara in epigrafe, risulta inequivocabilmente che la società ASD
SOCCER MASSAFRA 1963 abbia schierato tra i titolari con il numero 8 il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01), il quale è rimasto in campo sino al 36º minuto del 2º tempo, allorquando è stato sostituito  dal calciatore n.ro 19 GALEONE MICHELE.
Da ciò consegue che il calciatore CARUSO GABRIELE nella gara in oggetto era in posizione irregolare e tanto implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 comma 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva, come richiesto dalla ricorrente.
Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CARUSO GABRIELE risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l’art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: “Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l’irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9”.
Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S. e l’art.11 del Regolamento di Coppa DELIBERA
– di accogliere il ricorso proposto dalla società MANDURIA;
– di dichiarare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto;
e per l’effetto – di comminare a carico della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD UG MANDURIA SPORT ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 67 lett a) del CGS;
– di squalificare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 per una giornata ai sensi dell’art. 21 comma 3 del CGS.
– di non addebitarsi la tassa ricorso stante l’accoglimento del medesimo.
Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all’esclusione della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 dal proseguo della manifestazione ai sensi dell’art 11 del regolamento della Coppa Italia Eccellenza
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’ PERDITA DELLA GARA:
SOCCER MASSAFRA 1963 vedi delibera Comunicato Ufficiale n. 48 – pag. 5 di 9
AMMENDA Euro 250,00 SOCCER MASSAFRA 1963
Per assenza dell’autombulanza e del medico sociale; a più riprese l’arbitro richiamava il capitano della
società stante la presenza di persone estranee nel tunnel adiacente il terreno di gioco, presenti anche a fine
gara.
Euro 200,00 MANDURIA SPORT Propri sostenitori lanciavano contro uno degli assistenti di parte bottigliette di acqua che lo sfioravano bagnandogli una parte della divisa.

Sin qui il testo della delibera del Giudice Sportivo Territoriale. Per la cronaca ricordiamo il risultato della gara terminata 6-0 in favore del Massafra.