Ex Ilva, D’Amato (Greens): “Emissioni fuori controllo e senza limiti nei cosiddetti ‘periodi transitori’, ecco cosa dice la Commissione Ue”

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Per l’ennesima volta abbiamo segnalato alla Commissione europea l’inadeguatezza ed il mancato rispetto delle direttive europee da parte dell’autorizzazione rilasciata allo stabilimento siderurgico di Taranto.

La risposta della Commissione, a firma di Ursula von der Leyen, non lascia spazio ad alcun dubbio. Ci sono precise responsabilità. La rendo nota nelle ore in cui l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia non viene a capo del proprio futuro, ovvero non mostra chiare idee sui nuovi assetti che intendono darsi Stato e soci privati. Ma non giriamoci attorno: Invitalia e ArcelorMittal, di fatto, non riescono ad accordarsi sull’utilizzo del miliardo di euro previsto nel decreto legge Aiuti bis.

Intanto, la Procura di Taranto indaga – si è appreso ieri – su chi controlla e certifica l’efficacia dei lavori relativi al cosiddetto adeguamento degli impianti tarantini sotto sequestro dal 2012. Ci sarebbero tre indagati, funzionari Ispra, per tentata concussione, falso e inquinamento ambientale. Stando alle notizie giornalistiche, temere che l’Ambiente di Taranto risulti ancora svenduto è lecito. Una storia senza fine, insomma, anche se una fine in realtà esiste ed è la chiusura dello stabilimento siderurgico tarantino e la definitiva liberazione di un territorio ostaggio di mille interessi che non riguardano mai direttamente quelli dei cittadini, dei lavoratori, e delle future generazioni ioniche. La magistratura indaga il passato e il presente. Noi tutti abbiamo il diritto e il dovere di lavorare per il futuro. E il futuro di Taranto e del territorio circostante non può essere questo stabilimento siderurgico!

Acciaierie d’Italia nel frattempo produce, però! E nei cosiddetti periodi “transitori” fa ulteriori danni. La Direttiva 2010/75/UE indica, non a caso, che le autorizzazioni devono contenere “misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle con­dizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto”. Le condizioni di esercizio degli impianti, diverse dalle condizioni normali, sono in genere definite “transitori” e sono, ad esempio, le fasi di accensione e di fermata degli impianti. La distinzione tra i periodi cosiddetti “transitori” e il normale funzionamento degli impianti rappresenta una questione di estrema importanza perché il rispetto dei limiti di emissione, secondo la legge italiana, vale soltanto nelle fasi di normale funzionamento: questo significa che durante i periodi transitori non valgono i limiti di emissione, quindi possono essere anche superati!

Però l’articolo 271 del D.Lgs.152/06 indica che in caso di emissione di alcune particolari sostanze, l’autorizzazione deve stabilire prescrizioni, deve indicare appositi valori limite di emissione, anche durante i periodi transitori! Ma l’autorizzazione rilasciata allo stabilimento siderurgico, assieme a tutti i successivi provvedimenti adottati, è priva di tali contenuti e ciò costituisce una grave violazione della Direttiva² 75/2010/UE e del D.Lgs. 152/06!

Questa circostanza è stata da me segnalata alla magistratura italiana con un esposto presentato nel febbraio 2019, viste le gravissime ripercussioni sulla salute pubblica. Anche ARPA Puglia, a partire dal 2019, ha segnalato criticità importanti dal punto di vista ambientale in riferimento alle molteplici volte in cui l’impianto risulta in stato di “transitorio”, il rilascio in atmosfera di rilevanti quantità di sostanze inquinanti durante gli stati di impianto in “transitorio” non computate ai fini dei confronti con i valori limite di emissione, l’impossibilità di monitorare le emissioni in atmosfera, ai sensi della verifica dei valori limite di emissione previsti in autorizzazione, per circa il 20-25% del periodo di esercizio mensile dell’impianto nel corso del 2019 e infine un’inadeguata gestione di anomalie e guasti d’impianto con il conseguente verificarsi di eventi emissivi incontrollati.

Alla luce di questa situazione ho scritto alla Commissione Europea per chiedere se le autorizzazioni rilasciate allo stabilimento siderurgico rispettano o meno le direttive e se ci sia pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Ed avevo ragione! La Commissione, infatti, ha testualmente risposto che “Le autorità nazionali sono le principali responsabili dell’attuazione dei requisiti ambientali dell’UE. Nei casi in cui inquinanti significativi siano rilasciati nell’ambiente durante periodi transitori, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per regolamentare e controllare tali emissioni”.

Domanda: le autorità italiane che hanno rilasciato l’AIA e le sue successive modifiche lo hanno fatto violando la direttiva 75/2010 mettendo a rischio la salute pubblica? All’interno della risposta della Commissione c’è un altro passaggio rilevante. La Commissione infatti richiama “l’attenzione sulla revisione in corso della direttiva 2010/75/UE, che intende promuovere l’uso di tecnologie pionieristiche e a ridurre gli impatti nocivi sia sulla salute pubblica che sull’ambiente, sostenendo ulteriormente la creazione di eque condizioni di concorrenza. Sulla base dell’esperienza acquisita nel caso ILVA, la direttiva riveduta, in combinato disposto con la proposta della Commissione di rivedere il regolamento E-PRTR 2006/166/CE4 sullo sviluppo di un portale aggiornato delle emissioni industriali, rafforzerà l’accesso del pubblico alle informazioni sulle emissioni effettive, nonché la partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia, compresi meccanismi di ricorso più efficaci”.

(Nota di Rosa D’Amato, eurodeputata del gruppo Greens/EFA)