Manduria. A spasso con Fido: ecco la nuova ordinanza sindacale.

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La passeggiata quotidiana è per il cane un’attività molto importante: non è soltanto il momento dei bisogni, ma  rappresenta l’occasione per socializzare con altri suoi simili e mantenersi in forma.

Nella conduzione e custodia dei cani nei luoghi pubblici occorre tuttavia rispettare regole precise per evitare litigi e sanzioni conseguenza di comportamenti sbagliati che oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi degli altri, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria con rischi per la salute dei soggetti più esposti e in particolare i bambini.

A Manduria, in considerazione delle  numerose segnalazioni e lamentele dei cittadini per il frequente abbandono di deiezioni solide e liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, aree e giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago e sulla presenza di cani condotti senza guinzaglio, il Sindaco ha firmato una nuova ordinanza con la quale richiama i proprietari dei cani al rispetto di semplici ma necessarie regole.

 

“Accertato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sia solidi che liquidi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l’evidente dovere civico di provvedere allo loro raccolta e/o pulizia con mezzi adatti al loro idoneo smaltimento;

 Considerato che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Attesa la necessità di tutelare l’incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, fatte salve le norme nazionali e regionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell’ambiente, la pulizia e l’igiene dei luoghi, l’incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;

 Ritenuto altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini e le deiezioni canine;

 Preso atto della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l’incolumità dei cittadini dall’aggressione dei cani mediante l’obbligo dell’uso di guinzaglio ed eventualmente anche della museruola, assicuri il decoro e l’igiene pubblica;

con il nuovo provvedimento, che revoca le Ordinanze Sindacali nn.11/2016 e 69/2021 ed ogni altra precedente disposizione in contrasto con esso, il Sindaco ordina:

“A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione è consentito il libero accesso di detti animali in tutti i luoghi pubblici e/o di uso pubblico, se non espressamente vietato con appositi cartelli, seguendo le disposizioni di seguito indicate:

  1. la raccolta immediata degli escrementi solidi dell’animale ed il loro regolare smaltimento nonché la pulizia del suolo, mediante getto d’acqua, a seguito di urina canina;
  2. di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti o apposita paletta nonchè opportuni contenitori d’acqua (bottiglie) per bagnare adeguatamente l’urina canina nell’immediatezza dell’espletamento del bisogno fisiologico;
  3. di utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt.1,50;
  4. di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  5. di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  6. di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.

 

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, in particolare chi non rimuove le deiezioni canine solide e/o liquide o non è in grado di esibire nell’immediatezza, su richiesta degli Organi di controllo e vigilanza, una museruola rigida o morbida, un sacchetto o l’apposita paletta nonché il contenitore dell’acqua (bottiglietta), strumenti idonei per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni canine ovvero chi non ha applicato al proprio cane il guinzaglio di una misura non superiore a mt.1,50 è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

 Alla immediata rimozione delle deiezioni canine sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili, impossibilitati ad eseguirne la raccolta. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.