Emissioni odorigene: perché segnalarle al portale di Arpa Puglia

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Le emissioni odorigene rappresentano a Manduria una delle più importanti cause di lamentele dei cittadini. Per questo

l’assessore all’ambiente Avv. Ketty Perrone, allo scopo di implementare i dati di rilevamento e favorire le attività di indagine per la verifica delle cause di tali emissioni, ha invitato a segnalare gli eventi odorigeni sul Portale dell’ARPA Puglia raggiungibile all’indirizzo http://www.arpa.puglia.it/Odori/SegnalazioneEventiOdorigeni.

Il portale per la segnalazione di eventi odorigeni, unico in Italia, è disciplinato dalla Legge Regionale 32 del 2018. Tramite la compilazione di un apposito form con le informazioni sull’evento odorigeno (descrizione e intensità), il sistema localizza la segnalazione in tempo reale. A fronte delle indicazioni, poi, l’Agenzia può attivare tavoli tecnici presso le Amministrazioni locali interessate, mettendo a disposizione il proprio “Laboratorio olfattometrico”, uno dei tre laboratori pubblici di questo tipo attualmente esistenti in Italia.

La valutazione  delle emissioni odorigene costituisce un tema molto complesso da affrontare. Per questo la Regione Puglia, a partire dal 2018, ha assegnato ad Arpa Puglia la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo  da parte della popolazione e specificamente la loro elaborazione, verifica e validazione, ai fini dell’individuazione della sorgente che ha originato il disturbo, anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi. Ha altresì affidato all’Agenzia il compito di elaborare, d’intesa con la Regione, un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

 

Il protocollo, elaborato dall’Agenzia e successivamente approvato dalla Regione Puglia nel maggio 2019, prevede che:

A) Il recepimento delle segnalazioni avvenga a cura dell’Agenzia, che ha attivato un database a valle della compilazione, da parte dell’utente, di un form web dedicato. 

Ma qual è la prassi seguita? 

Ricevuta la segnalazione, l’Agenzia provvede a dare notizia della procedura a tutti gli Enti interessati (Comuni, Province, Città metropolitana, Regione, VV.FF., ASL), al fine di garantirne la massima diffusione sul territorio regionale.

La compilazione di un modulo informatico di acquisizione dati consente di:

  • uniformare le informazioni fornite all’atto della segnalazione;
  • ottenere indicazioni utili a circostanziare gli eventi percepiti dalla popolazione al fine di effettuare considerazioni circa l’entità dell’evento (isolato, eccezionale/emergenziale o ricorrente);
  • popolare, in automatico, un database per le elaborazioni successive.

Le informazioni comprendono sia i dati del cittadino segnalatore sia il luogo di percezione, la data e l’ora di percezione, la durata della percezione, l’intensità (su una scala di tre livelli: debole: l’odore è percepito ma non può essere descritto o riconosciuto; distinto: l’odore è facilmente riconoscibile; forte: l’odore provoca fastidio), caratteristiche qualitative dell’odore, eventuali note.

È prevista inoltre la possibilità di indicare la presunta provenienza della molestia percepita e inoltre i segnalatori sono avvertiti del fatto che non potrà essere assicurata una compiuta valutazione delle segnalazioni non complete delle informazioni richieste dal form telematico, o caratterizzate da eccessiva genericità;

B) ARPA Puglia effettua una verifica preliminare di congruenza delle segnalazioni
complete, mirata al controllo di eventuali anomalie nella compilazione dei campi
richiesti. La valutazione di incongruenza comporta l’esclusione delle segnalazioni dalla
successiva fase di elaborazione;

C) A seguito della fase di verifica, l’Agenzia effettua l’elaborazione mensile delle segnalazioni pervenute dall’intero territorio regionale. Ciò permette di valutare la sussistenza di situazioni di potenziale molestia olfattiva, per le quali attivare la procedura di approfondimento successivo ai fini dell’individuazione della/e sorgenti. In particolare, sono condotte le seguenti attività:
analisi della distribuzione spaziale delle segnalazioni: la posizione dichiarata del luogo di percezione è georeferenziata su mappa, allo scopo di individuare le aree del territorio regionale con evidenza di episodi odorigeni;
analisi della frequenza temporale delle segnalazioni registrate in ciascuna area territoriale evidenziata (n. eventi/mese), allo scopo di classificare gli eventi come ricorrenti o isolati;
– analisi dei dati metereologici (in particolare la direzione del vento) registrati nell’intervallo temporale definito da ciascuna segnalazione, allo scopo di ottenere indicazioni di massima circa l’area di provenienza della potenziale sorgente;
individuazione di eventi isolati, caratterizzati da limitate segnalazioni registrate nell’ intervallo temporale considerato per le elaborazioni (30 giorni) e riferibili a una definita area del territorio. Per tali eventi, non saranno previste azioni di intervento;
individuazione di eventi significativi, determinati da molteplici e ricorrenti segnalazioni, registrate più volte nell’intervallo temporale considerato per le elaborazioni (30 giorni) e riferibili a una definita area del territorio;

D) Per gli eventi significativi, per i quali a partire dalle valutazioni a valle della fase di
elaborazione di cui al punto precedente si può ragionevolmente individuare la
presenza di un caso di molestia olfattiva, ARPA Puglia provvede a informare gli Enti
territoriali interessati (Comune/i, Provincia, Regione, ASL) e a promuovere l’attivazione
di un Tavolo Tecnico di confronto finalizzato alla definizione di una strategia di
intervento e di indagine, anche sulla base di elementi conoscitivi in possesso degli Enti.
Se la sorgente dell’odore è nota o è già stata identificata, al predetto Tavolo
partecipa anche il Gestore dell’installazione. Nel caso in cui la molestia sia attribuita ad
una fonte ubicata in un Comune diverso da quello in cui si verifica il disturbo,
partecipano ai lavori del Tavolo sia il Sindaco del Comune sul cui territorio è ubicata la
fonte che il Sindaco del Comune interessato dal disturbo olfattivo;

E) Qualora a seguito dell’elaborazione delle segnalazioni giunte dai cittadini, l’origine
della molestia venga identificata in un impianto o in un’attività rientrante nel campo di
applicazione dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e quindi non
soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ARPA Puglia informa
direttamente il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l’impianto o l’attività. Il
Sindaco, nell’interesse della salute pubblica e qualora lo ritenga, adotta gli strumenti
all’uopo previsti al fine di mitigare e contenere le emissioni odorigene.