Avetrana esprime la totale contrarietà alla variante che approva lo scarico complementare del depuratore nel bacino di Torre Colimena

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Il Consiglio Comunale di Manduria si accinge a discutere ed eventualmente adottare la “Variante urbanistica parco dell’acqua” con cui dovrebbe rendere fattibile lo scarico complementare del realizzando Depuratore Consortile Manduria – Sava nel bacino di Torre Colimena,

giusti atti della conferenza di servizi “ ID_VIA 412 – D. Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11 del 2001 e smi. Procedimento ex art. 27 – bis del TUA : P1514 – “ Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (Ta) e relativi scarichi complementari ”.
L’attuale Consiglio Comunale di Avetrana ribadisce intanto il gravissimo errore delle Amministrazioni Comunali di Manduria che hanno indicato prima ed accettato poi che il Depuratore Consortile potesse essere localizzato, nella zona in cui di fatto è stato realizzato, a qualche metro dalla zona residenziale Urmo e dalle marine della stessa Manduria.
Mai scelta peggiore poteva essere manifestata da un territorio che vede nel turismo una delle rarissime potenzialità di sostentamento e crescita economica.
Il Consiglio Comunale di Avetrana con forza sostiene la propria contrarietà alla scelta che ha il sapore dell’assurdo, ovverosia consentire lo scarico complementare delle acque depurate non assorbite dalle trincee drenanti nel bacino di Torre Colimena, un’importante area naturalistica, inserita nella Zona speciale di conservazione unitamente all’area protetta Salina Monaci e Palude del conte, oggetto di diverse progettualità nel tempo finalizzate alla salvaguardia dell’area e della sua biodiversità e alla valorizzazione sostenibile della stessa.
L’Amministrazione Comunale di Avetrana ha evidenziato la discrasia del calcolo della fascia di rispetto prevista dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 13 del 22 maggio 2017 con quanto riportato negli atti della Conferenza di servizi. In particolare, il comma 1, lett. c), prevede che: “Per gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui alla lettera b), è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura”.
È ovvio come il sistema di canali artificiali interessati dallo scarico sono un tutt’uno con lo specchio acqueo che costituisce il Bacino di Torre Colimena e che le acque scaricate saranno a diretto contatto con le spiagge di questa località balneare.
Orbene, l’art. 8 del predetto regolamento regionale (n. 13 del 2017) sancisce col comma 3) che ”La scelta del sito dove allocare lo scarico di un impianto di depurazione, deve essere effettuata sulla base di  dettagliate indagini che privilegino le possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente l’inquinamento organico e disperdere la carica batterica residua”. Alla luce di tale disposizione, è stato effettuato un lavoro preparatorio rispetto alla potenzialità di individuazione del bacino di Torre Colimena quale recapito complementare delle acque depurate del costruendo depuratore consortile “Sava – Manduria”. Tale lavoro preparatorio appare non essere considerato nel momento in cui si valuta l’applicazione della “fascia di rispetto” di cui all’art. 9, c. 1, lett. c), che a parere dei progettisti occorre considerarsi a partire dal punto in cui la progettata condotta delle acque depurate sfocia in un canale, a sua volta affluente del predetto bacino (vedasi elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds
del 30 novembre 2022, pag. 27). Risulta quindi evidente la contraddizione in termini: il “corpo idrico superficiale” al quale si è progettato di far affluire le acque reflue del depuratore in esame è rappresentato dal canale in cui sfocia la condotta con posa tramite TOC (cfr. punto di immissione individuato da AQP nell’elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds del 30 novembre 2022, pag. 27) o dal bacino di Torre Colimena?
Stante la predetta considerazione, il documento presentato agli atti della conferenza di servizi del 13 dicembre scorso ha posto due domande ai partecipanti alla Conferenza di servizi:
1. Perché si studia la capacità del bacino di Torre Colimena di ospitare le acque del depuratore e poi si calcola la fascia di rispetto considerando il canale che fa da tramite tra la condotta in progettazione e il predetto bacino, che come evidenziato in premessa è un unicum con i canali affluenti ed effluenti da tale bacino, tale da considerarsi la stessa cosa?
2. Il canale in cui sfocia la condotta del depuratore, così come identificato nella scheda B2.4, possiede il requisito della significatività previsto per i corpi idrici superficiali, così come definiti dall’art. 74, c. 2, lettera h) del D. Lgs 152 del 2006? Ricordiamo che tale assunto normativo così recita:
“ corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere”;
E’ difficile considerare “corpo ricettore finale” il canale secondario su cui si immette il tratto terminale di condotta con posa tramite TOC (cfr. punto di immissione individuato da AQP nell’elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds del 30 novembre 2022, pag. 27) affluente del bacino di Torre Colimena che appare non possedere quei requisiti di “significatività” previsti per i corpi idrici superficiali dall’art. 74, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006 dovendosi al contrario ritenere che il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al bacino di Torre Colimena non ha soluzione di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale.
La valutazione è di estrema importanza; infatti, qualora il corpo idrico superficiale dovesse, come si ritiene debba essere anche alla luce della stessa formale identificazione (si considerino a tal proposito gli studi svolti sulle potenzialità di ricettività dello stesso bacino), il bacino di Torre Colimena, ecco che le fasce di rispetto previste dal citato Regolamento Regionale devono calcolarsi (come da Fig. 1 riportata di seguito) a partire dal punto di scarico nel bacino stesso, determinando il divieto di balneazione per la spiaggia di Torre Colimena, nonché la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura

 

Nel verbale del 13 dicembre 2022, Acquedotto pugliese “ribadisce che la scelta e la definizione del punto di scarico è stata oggetto di approfondimento nel corso del procedimento e per quanto riguardo le fasce di rispetto si conferma che ai sensi dell’art. 9 comma 1 punto c del RR 13/2017 dette fasce sono da riferirsi attorno al punto di scarico. Inoltre è stata valutata la compatibilità ambientale del canale ricettore dei reflui affinati (corpo idrico superficiale non significativo), in modo positivo”.
La predetta conferenza si è conclusa specificando che “Resta inteso che le fasi successive di progettazione ed attuazione sono subordinate al rilascio dell’espressione del Consiglio comunale di Manduria circa la variante urbanistica che dovrà esprimer si entro e non oltre 120 giorni dalla data odierna.
A rafforzamento di quanto su scritto l’Amministrazione Comunale di Avetrana ha proposto soluzioni mirate a tutelare lo stesso Bacino di Torre Colimena e l’habitat ad esso collegato, evitando impatti imprevisti sull’ambiente marino costiero e sull’Unità Fisiografica sottesa con riferimento agli aspetti stringenti del Piano delle Coste Regionale e sul sistema retrodunale sotteso alla fascia costiera in cui rientra il medesimo bacino.
In particolare, una proposta si concretizza con lo scarico complementare in cave localizzate in agro Demani e Panzanella del Comune di Manduria, a circa 6,7 Km dal costruendo Depuratore ed a circa
3 Km dalle aree di smaltimento dedicate agli scarichi complementari in progetto. Tale soluzione appare in linea con le previsioni della L.R.22/2019 art.14 comma 9.
Ad onor del vero, i tecnici, comunali e non, ascoltati hanno evidenziato altre soluzioni a tale scarico complementare, che non sono state oggetto di verifica in quanto ad oggi è in discussione in conferenza di servizi esclusivamente lo scarico complementare nel Bacino di Torre Colimena e nessuna altra possibile alternativa.
Infine, il Consiglio Comunale di Avetrana sottolinea che la “leale collaborazione tra enti” è principio consolidato in dottrina e giurisprudenza, principio che nel caso di specie, a più livelli e da più enti, è stato del tutto disatteso. Non è infatti mai intervenuta nelle vicende del costruendo depuratore, alcuna concertazione tra il Comune di Manduria, che ha sul proprio territorio le opere realizzande, e quello di Avetrana, che ne subirà in gran parte gli effetti negativi.
Per quanto su rilevato, gli scriventi componenti del Consiglio Comunale di Avetrana manifestano la totale contrarietà alle scelte su riportate, chiedendo al Consiglio Comunale di Manduria di valutare con molta attenzione la proposta oggetto di adozione, con il fine esclusivo di salvaguardare l’habitat del bacino di Torre Colimena ed evitare in tal modo una secondo errore che potrebbe generare criticità importanti per un territorio ad oggi “maltrattato” e privo di progettualità di sviluppo che possano in un futuro immediato consentire una ripresa economica. Il turismo è un settore che può offrire un importante contributo e si ritiene sia compito di tutti noi sostenere lo sviluppo del medesimo e non porre possibili criticità che ne causerebbero un ulteriore declino.