Manduria: Durante sul canile “Ma dov’è l’urgenza?”

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L’ordinanza contingibile, con cui il Sindaco di Manduria ha disposto il trasferimento di cani dal canile comunale al canile privato dell’Associazione Euro 2000, presenta un vizio di legittimità. E’ quanto afferma il consigliere comunale Arcangelo Durante analizzando l’atto sindacale che

non avrebbe i presupposti che attribuiscono al Sindaco il potere d’urgenza consentendo di affrontare situazioni aventi carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità.
Per Durante il documento in esame, che definisce il canile insalubre, cioè potenzialmente pericoloso per la salute dei cittadini in quanto situato troppo vicino al centro abitato, non costituisce una situazione eccezionale di necessità ed urgenza: non si tratta, in particolare, di un pericolo qualificato in quanto non è stato attestato dai servizi sanitari veterinari competenti e non si fonda su prove concrete e non su mere presunzioni.

“Nell’Ordinanza del Sindaco – sostiene Durante – non risulta alcun atto dell’ASL (che è l’organo competente) di pericolo per la salute, mentre viene citata l’associazione Gaia, che ha segnalato casi di gastroenterite, e il geom. Coco che il 17/04/2014 avrebbe disposto di utilizzare il canile di Euro 2000, verosimilmente senza un pronunciamento dell’ASL territorialmente competente”.

“A tutto ciò occorre aggiungere – prosegue il consigliere comunale – un ulteriore vizio di legittimità costituito dalla circostanza che, nonostante l’ASL abbia revocato il parere igienico sanitario per un presunto vizio di forma, è stata emessa un ordinanza contingibile ed urgente senza un nuovo atto dell’ASL, ma soltanto sul presupposto che il parere sanitario verrà concesso. Infine, l’insistenza della motivazione, non provata, della possibilità di diffusione di malattie non ben specificate tra la popolazione per l’elevata concentrazione di animali, potrebbe configurarsi come procurato ed ingiustificato allarme igienico-sanitario per la cittadinanza”.
Assai fantasiosa appare, invece, per Durante l’altra motivazione contenuta nel provvedimento “circa il timore di creare un’emergenza su tutto il territorio provinciale. Né il Comune di Manduria può farsi carico delle preoccupazioni di altri Comuni che invece dovrebbero attivarsi per risolvere tali problematiche evitando anche che possano invece sorgere problemi sanitari per Manduria proprio per l’elevato numero di animali presenti sul suo territorio.

“Non corrisponde al vero – sottolinea inoltre Arcangelo Durante – la motivazione riportata nell’ordinanza circa la stipula della convenzione tra il Comune di Manduria e l’associazione Euro 2000 avvenuta l’1/2/2007 per la costruzione da parte di quest’ultima di un nuovo canile che avrebbe svolto a tutti gli effetti funzione di canile comunale ed avrebbe accolto prioritariamente i cani del Comune di Manduria.
Tale convenzione, infatti, era finalizzata ad affrontare il problema del randagismo sul territorio del Comune di Manduria nell’auspicio di mitigare tale fenomeno nonché di potersi avvalere della facoltà del servizio di ricovero e mantenimento rivolto soltanto a quei cani provenienti dall’esistente canile sanitario che non potevano trovare ospitalità nell’annesso canile rifugio del Comune di Manduria, previa apposita autorizzazione del Comune stesso.
Inesatta è infine, per Durante, l’affermazione, riportata nell’ordinanza, in merito ai ritardi subiti da tale convenzione a seguito di provvedimenti adottati dalla precedente amministrazione commissariale, per cui il canile di Euro 2000 è stato utilizzato, su disposizione dell’ASL di Taranto, per accogliere cani di altri Comuni”.

“All’inizio della gestione commissariale, nel marzo 2012, il canile comunale risultava in gestione all’associazione Euro 2000, a cui era stata affidata con apposita convenzione stipulata il 25/1/2008 per un triennio, e alla scadenza prorogata fino al 31/12/2011 con l’invito a concludere entro la stessa data il costruendo rifugio per cani in altra località di Manduria.
Alla scadenza, non essendo ancora terminati i lavori, venne concessa dalla precedente amministrazione comunale una nuova proroga del permesso di costruire il canile ma non del servizio di custodia del canile pubblico.
Perciò e in considerazione di alcune situazioni di disagio esistenti nel canile e l’inaffidabilità della stessa associazione nello specifico servizio, nell’agosto del 2012 fu adottato il provvedimento di interruzione della gestione di quella struttura svolto dall’associazione Euro 2000.
L’associazione Euro 2000, tramite l’avv. De Donno, attuale assessore comunale, presentò ricorso al T.A.R. Lecce che, però, rigettò la domanda cautelare evidenziando come la convenzione stipulata a suo tempo con l’associazione fosse ormai scaduta, sicché l’associazione stessa non aveva alcun titolo a gestire il canile comunale.
Successivamente, avendo appreso da alcuni Comuni che l’associazione Euro 2000 stava offrendo loro, dietro apposito compenso, il ricovero di cani presso il rifugio di Manduria, venne comunicato all’associazione che non poteva operare per propri fini prescindendo dalle esigenze di un servizio di competenza del Comune, che peraltro poteva emettere ordinanza di smobilitazione del rifugio. Pertanto l’associazione fu invitata opportunamente e cautelarmente a non ospitare cani di altri Comuni in pendenza di un contenzioso giurisdizionale.
Nonostante la diffida, l’associazione Euro 2000 nel febbraio 2013 effettuò il trasferimento di alcuni cani appartenenti ai Comuni di Carosino e Monteparano.
In conseguenza di tale comportamento qualche giorno dopo fu emanata una Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune con la quale veniva disposto nei confronti di Euro 2000 il divieto di svolgere il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi sul territorio di Manduria presso il canile in questione e la conseguente smobilitazione dei cani provenienti da altri Comuni, in quanto attività mai autorizzata dal Comune e comunque non esercitabile in virtù della disposta revoca.
Contro tale determina, l’associazione Euro 2000 presentò ricorso al TAR Lecce quali motivi aggiunti al ricorso principale chiedendone la sospensiva. Il Tribunale Amministrativo respinse il ricorso ritenendo legittima la determina e disponendo che l’Ordinanza del TAR fosse eseguita.
Ciò nonostante, dopo l’ispezione del Comando dei Vigili Urbani, che constatò l’inottemperanza al provvedimento comunale e all’Ordinanza del TAR, venne data comunicazione alla Procura della Repubblica e l’ordinanza rimase ineseguita.
Successivamente, sono poi state adottate ad integrazione della determina l’Ordinanza Commissariale n. 2 dell’8/3/2013 e la n. 11 del 23 /5/2013 in applicazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 320 dell’8/2/1954, che è condizione necessaria e preliminare per l’attivazione e gestione di qualsiasi canile.
Infatti l’associazione Euro 2000 non aveva conseguito o quantomeno richiesto il nulla osta sanitario che allora era di competenza del Prefetto e che oggi è di competenza del Comune, trattandosi di un’autorizzazione che non può essere rilasciata dall’ASL alla quale compete solo il parere sanitario che è cosa diversa da un’autorizzazione”.
“Fatto ancor più grave e preoccupante è costituito dalla circostanza richiamata nella citata ordinanza del Sindaco in ordine all’adozione del provvedimento n. 2780/SA del 16 luglio 2013 del Direttore del Servizio Veterinario di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. TA/1, dott. Cosimo Tarquinio con il quale è stato disposto il trasferimento dei cani di altri Comuni presso il canile rifugio dell’associazione Euro 2000. Infatti, tale provvedimento deve ritenersi illegittimo, sia perché adottato da un’autorità veterinaria e non dal Sindaco che è l’autorità Sanitaria del Comune, sia perché è stata autorizzata un’operazione che non tiene conto dell’esistenza della suddetta determina del Dirigente dell’area tecnica del Comune di Manduria né delle citate Ordinanze Commissariali che non solo vietano il servizio di custodia e mantenimento dei cani in quella struttura, ma che ordinavano la restituzione dei cani di altri Comuni già presenti nel canile privato, con ciò configurando un illecito per la mancata osservanza dei predetti provvedimenti del Comune di Manduria, sia da parte dell’ASL che da parte del Sindaco”. “Credo che – conclude il consigliere comunale Arcangelo Durante – tale mancanza di rispetto di provvedimenti validi ed efficaci nel momento in cui è avvenuto, quando cioè i suddetti provvedimenti del dirigente dell’area tecnica e quelli del Commissario Straordinario non erano ancora stati revocati, comporti delle responsabilità di diversa natura (omissione di atti d’ufficio, abuso di potere) che andrebbero denunciate alla magistratura, data l’evidente illegalità commessa”.

arcDURANTE