Ug Manduria: sanzioni e inibizioni, 1 punto di penalizzazione
Nel comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Settembre 2025 del comitato regionale LND Puglia si riportano le motivazioni di alcune sanzioni e inibizioni nonché di un punto di penalizzazione.
Nel documento si legge: − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1207 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fabio DI MAGGIO, e della società U.G. MANDURIA SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio DI MAGGIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Nemanja Plecic, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 178/2024-25 del 18.3.2025, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 19.3.2025;
U.G. MANDURIA SPORT, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Fabio Di Maggio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Fabio DI MAGGIO,
Società U.G. MANDURIA SPORT, rappresentata dal Vice Presidente Sig. Mattia Tedesco;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio DI MAGGIO,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società U.G. MANDURIA SPORT;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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Sono state rese note inoltre le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i campionati di Eccellenza e Promozione pugliesi. Tra queste quelle che riguardano l’UG Manduria sono le seguenti: la vicepresidente del Manduria Elsa Occhilupo, rea di aver tenuto una “condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e di uno degli Assistenti” nel corso del match con il Ginosa. (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.) dovrà scontare un’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO ALL’11/11/2025
SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2025 per l’allenatore del Manduria DELLISANTI FRANCESCO




