Ug Manduria: ci sono le prime motivazioni del Tribunale Federale
In merito ai primi quattro punti di penalizzazione comminati alla società messapica, il tribunale ha pubblicato le motivazioni. Come già anticipato, si tratta dei mancati pagamenti degli ex tesserati Castro, Maroto, Espinar e Ristovski.
I seguenti lodi sono stati notificati a mezzo pec alla società biancoverde nelle date 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024. Contrariamente a quanto asserito dai vertici, le vicende erano già note da tempo, sin dall’insediamento della nuova società in data 25/06/2024. Come recita il comunicato del tribunale federale: “Il Di Maggio ha stipulato con i precedenti rappresentanti della società un accordo di ricognizione ed accollo del debito per la sua acquisizione, in cui le somme dovute ai tesserati Maroto, Castro e Ristovski – in forza dei lodi arbitrali per cui è procedimento – come da elenco rimesso, pure prodotto in atti, sarebbero state indicate in misura inferiore a quanto poi riconosciuto in loro favore…”
I motivi della decisione – Comunicato Ufficiale N° 284 del 13 Maggio 2025
Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali in atti siano certamente idonee a condurre ad una declaratoria di responsabilità nei confronti del sig. Fabio Di Maggio e della società U.G. Manduria Sport, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell’editto di accusa della Procura Federale Sportiva. Tanto si ricava, senza possibilità di dubbio alcuno, per tabulas, dai provvedimenti acquisiti al patrimonio probatorio di questo procedimento, provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società in questione di cui, alla data degli eventi, il sig. Di Maggio Fabio era il Presidente dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, a mezzo posta certificata elettronica, rispettivamente: – in data 28/10/2024 (lodo Prot. n. 17/24-25) afferente il calciatore Nikola Ristovski; – in data 24/10/2024 (lodo Prot. n. 19/24-25) riguardante il calciatore Maroto Maqueda Juan Carlos; – in data 06/11/2024 (lodo Prot. n. 22/24-25) concernente il calciatore Espinar Vallejo Daniel; – in data 04/12/2024 (lodo Prot. n. 65/24-25) inerente il calciatore Castro Cid Adrian.
Detto granitico quadro probatorio a carico del Di Maggio e della società da lui rappresentata non risulta scalfito, in modo alcuno, dalle deduzioni avverse dalla difesa, come espresse dapprima in forma scritta nelle memorie difensive depositate in data 09/04/2025, unitamente ai documenti ad esse allegati – che si hanno qui per richiamati – e, successivamente, oralmente, nel corso della discussione tenutasi nell’udienza dibattimentale del 14/10/2025, nel contraddittorio di tutte le parti. In particolare esse deduzioni a discolpa si sostanziano: – nel fatto che in data 25/06/2024, come da allegato alle predette memorie difensive, il Di Maggio ha stipulato con i precedenti rappresentanti della società un accordo di ricognizione ed accollo del debito per la sua acquisizione, in cui le somme dovute ai tesserati Maroto, Castro e Ristovski – in forza dei lodi arbitrali per cui è procedimento – come da elenco rimesso, pure prodotto in atti, sarebbero state indicate in misura inferiore a quanto poi riconosciuto in loro favore; – nella circostanza che il calciatore Espinar, con atto di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo del 29/11/2023, aveva definito con la U.G. Manduria Sport ogni suo avere nei confronti della stessa, come da documento anch’esso allegato al citato scritto difensivo. Comunicato Ufficiale n. 284 – pag. 3 di 6 Sta di fatto che è di manifesta evidenza che le condotte censurate del Di Maggio, già plenipotenziario della società Manduria Sport al momento dei predetti pronunciamenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società nella forma di legge, non possono certo essere scriminate da questioni del tutto avulse rispetto al presente procedimento, riguardanti l’effettiva debitoria del club al momento della sua acquisizione dalla precedente proprietà (e ciò in disparte del nullo valore dimostrativo rappresentato da esso elenco prodotto in atti – che dovrebbe riportare le somme ancora dovute dalla pregressa proprietà del Manduria ai suoi tesserati all’atto del passaggio al Di Maggio sostanziandosi, detto elenco, soltanto in un mero foglio di carta “a quadretti” con una serie di nomi indicati, tra cui anche quelli dei richiamati calciatori Maroto, Castro e “Ristovic” (??), con delle non meglio precisate somme vergate a fianco di essi, privo di qualsivoglia intestazione e/o logo che possa garantirne la riconducibilità: tale documento appare assai poco consono a questa sede giudiziale sportiva.
Allo stesso modo la predetta liberatoria dell’Espinar – che data 29/11/2023 – per avere valore in questa fase dibattimentale, avrebbe dovuto essere (come per altro riconosciuto dallo stesso paraclito dei deferiti), prodotta in sede di procedimento arbitrale e ciò non è stato fatto, come pure detto atto non è stato depositato prima dell’instaurazione del presente giudizio, con atto di deferimento del 27/03/2025, neppure dinanzi alla stessa Procura Federale Interregionale al momento della notifica dell’avviso di conclusione indagini, affinché potesse essere preso in considerazione da esso Organo di pubblica accusa sportiva. Sicché non accoglibile, perché del tutto irrilevante ai fini del decidere, ex art. 60 comma 1 C.G.S., è la richiesta prova testimoniale, vertente su questioni assolutamente indifferenti al procedimento che ci occupa, quali il fatto che il Di Maggio avrebbe ricevuto la documentazione societaria dalla precedente proprietà solo dopo i procedimenti arbitrali di interesse, ovvero ancora che starebbe mettendo ordine alla documentazione societaria acquisita tardivamente, allo scopo di verificare i pagamenti ancora effettivamente dovuti. Infondata risulta, pure, la richiesta difensiva di concessione al Di Maggio ed alla società Manduria Sport delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., in quanto non sussumibile, nel caso di specie, in nessuna di quelle specifiche di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di essa norma sportiva, così come non enucleabile in quelle c.d. “atipiche” di cui al comma 2 della stessa, secondo quanto precisato al riguardo da stratificata giurisprudenza nazionale, condivisa e fatta propria da questo Organo di Giustizia Sportiva sul punto, nei termini di cui alla nota decisione C.S.A.T. del 13/01/2025, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia – LND del 20/01/2025, in materia di circostanze ex art. 13 C.G.S. – che si ha qui per integralmente richiamata. Acclarata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti per le incolpazioni come loro ascritte nell’editto di accusa della Procura Federale Interregionale, quoadpoenam, ritiene equo e giusto questo Tribunale irrogare, come da dispositivo, alla società U.G. Manduria Sport la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2024/2025 ed al sig. Di Maggio Fabio quella dell’inibizione per mesi 6 (minimo edittale previsto dall’art. 61 comma 7 C.G.S.).