Torricella: cittadino contro colossi della telefonia. Il TAR annulla l’autorizzazione comunale.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce – a seguito della discussione della misura cautelare nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2020 ha accolto il ricorso proposto da un cittadino del Comune di Torricella,

rappresentato e difeso dall’avvocatessa Fabiola Tomaselli del foro di Taranto, contro il Comune di Torricella (non costituito in giudizio) e le Società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A..

La vicenda trae origine dalla realizzazione, concessa dal Comune di Torricella, di un impianto tecnologico di radio telecomunicazione per la telefonia cellulare, tecnologia gsm-umts-lte all’interno di un terreno sito in località “Trullo di Mare”.

Il proprietario del terreno assistito dall’avvocatessa Tomaselli, ha impugnato l’autorizzazione  alla realizzazione dell’impianto di telefonia per violazione della distanza  minima dai confini di metri dieci prevista dalle normative vigenti e dal Piano Regolatore Generale del Comune di Torricella, mentre le Società resistenti hanno eccepito la irricevibilità del ricorso, la inammissibilità per carenza di interesse ed hanno chiesto il rigetto della domanda ritenendo che –  secondo  giurisprudenza consolidata – l’infrastruttura in oggetto non debba rispettare limiti prescritti dal Piano Regolatore Generale  e ritenendo, inoltre,  che la normativa vigente “esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione ad uso pubblico”.

Il Collegio giudicante, presieduto dal  magistrato Antonio Pasca e composto dal giudice estensore Silvio Giancaspro e dal Consigliere Ettore Manca, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere il ricorso con Sentenza in forma semplificata, avendo ravvisato la manifesta fondatezza dello stesso, accogliendo le argomentazioni difensive del ricorrente, ha ritenuto che “il manufatto destinato ad ospitare gli impianti è costituito da una torre alta oltre trenta metri e da un basamento di notevoli dimensioni e quindi sostanzia un intervento edilizio che esprime un significativo ingombro visivo e un forte impatto sul territorio, tali da configurare una ipotesi di nova costruzione che resta assoggettata alle norme che disciplinano la distanza dal confine.

Per questi motivi, il Tar Lecce ha accolto il ricorso principale ed ha annullato la nota comunale di autorizzazione alla realizzazione della infrastruttura del 21 luglio 2020.