Misure per il contrasto e il contenimento del contagio da covid-19: ordinanza del sindaco di Manduria

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In seguito al diffondersi del Covid-19, recependo i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020, e le ultime disposizioni del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Puglia, il sindaco di Manduria ha adottato un’ordinanza che, valida sino al prossimo 13 Novembre 2020, riepiloga le misure da mettere in atto per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

Misure urgenti di contenimento del contagio
I. È fatto obbligo l’uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti gli uffici ed esercizi di qualunque attività, pubblica o privata aperta al pubblico e di mantenere sempre il distanziamento tra persone di oltre un metro. Potrà essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, delle strade o piazze nel centro urbano dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.
II. È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, siano garantite in modo continuativo le condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dai predetti obblighi sono esclusi:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore a sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

III. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e/o con soggetti fragili (anziani, ammalati, portatori di handicap).

IV. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 sull’intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia con l’obbligo di adottare apposite protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

V. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicate dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a
prevenire possibili trasmissioni di infezione.


Attività sportive                                                                                                                        I. È consentito svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportive e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.                                                                                            II. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, con prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, per i luoghi chiusi, a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportivi, enti organizzatori.          III. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio Sport,
sentita la FMSI.
Manifestazioni pubbliche, Cerimonie ed Eventi
I. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità di P.S. ai sensi dell’art. 18 del TULPS n. 773/1931. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.
II. Gli spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale  cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati ed a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente punto;
III. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso su tutto il territorio comunale ivi compresi quelli che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Sono, invece, consentite le attività di scuola di ballo e le attività di danza sportiva.
IV. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 (trenta) persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private ed ai locali privati utilizzati per ritrovo tra amici, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6 (sei). Rimane fermo l’uso dei presidi di igiene.
V. Sono sospesi viaggi parrocchiali e d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
VI. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato Tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del 3 febbraio2020 n. 630 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
VII. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ed in modo tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Esercizi Pubblici
I. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 
II. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05:00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti idonei a prevenire o ridurre i rischio di contagio. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso de locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
III. Tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale rimangono chiusi dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno seguente, fatta eccezione per i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie.
IV. Resta comunque aperto l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nell’ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
V. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 08:00 alle ore 21:00 a condizione che la Regione abbia preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio sulla base di protocolli e linee guida idonei a prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
VI. Tutti gli esercizi pubblici e privati che fanno uso di sportelli automatici sono tenuti alla periodica disinfezione delle tastiere dei distributori.
Aziende e Uffici Pubblici
I. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si volgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
II. In ordine alle attività professionali si raccomanda:
a) che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
b) che siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuali;
c) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Istituzioni scolastiche 
I. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
II. Per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
I. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E) dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, l’ingresso ed il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F) dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso da parte dei cittadini di stati membri dell’Unione Europea, di stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) ingresso nel territorio comunale da parte dei cittadini di Stati terzi soggiornati di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relative allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, nonché ai cittadini di Stati Terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normative nazionale;
i) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
l) ingresso nel territorio comunale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
II. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) persone di cui al punto precedente, lettere f), g), h), i), con residenza in Italia da data anteriore a quella indicate nell’elenco F dell’allegato 20 del DCPM del 13 ottobre 2020;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di cui ai Paesi interessati; 
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella seguente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 35/2020 (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00).

Non sono escluse ulteriori disposizioni restrittive in relazione all’andamento dell’epidemia.