Manduria sciolta per mafia: la vicenda dei dehors del bar Omissis

Condividi

“Altra vicenda esplicativa dell’andamento dell’Amministrazione
comunale e’ quella che riguarda il bar denominato «Omissis»,
di cui e’ titolare Omissis, soggetto interessato dall’ordinanza di custodia
cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Lecce.
Emblematica e’ l’allocazione dell’esercizio pubblico in questione
nella centrale Omissis, proprio di fronte all’ingresso del Palazzo
Municipale di Manduria: si tratta, pertanto, di un locale ben noto
agli stessi amministratori e dirigenti del Comune.
Proprio questi ultimi, come si vedra’, assumono nella vicenda un
comportamento sintomatico della fragilita’ dell’Ente, della
permeabilita’ dello stesso alle ingerenze criminali nonche’
dell’alterazione del procedimento di formazione della volonta’
amministrativa, allorche’ sono chiamati ad esprimere pareri o ad
assumere decisioni sull’istanza presentata dal gestore del detto Bar,
Omissis, al fine di ottenere l’autorizzazione all’installazione di
«dehors», ed all’occupazione del suolo pubblico per diversi mesi
dell’anno, in particolare in vista di alcuni eventi organizzati nei
mesi di maggio e giugno 2016.
Nel provvedimento di applicazione di misure cautelari personali
piu’ volte richiamato, al Omissis sono contestati i delitti di cui
all’art. 416-bis codice penale in quanto facente parte, unitamente a
Omissis, Omissis, Omissis ed altri soggetti dell’associazione di
stampo mafioso qualificabile quale frangia della sacra corona unita;
di estorsione aggravata per aver compiuto, sempre unitamente al
Omissis ed altri soggetti, atti idonei diretti in modo non equivoco a
costringere i vincitori dell’appalto di realizzazione della 272ª
«fiera pessima» manduriana dell’anno 2012 a versare trentamila euro
di tangente mediante reiterate minacce; di intestazione fittizia di
beni, per avere, anche in questo caso in concorso con il boss Omissis
(di cui e’ stato appurato essere socio in affari), attribuito
fittiziamente e in maniera fraudolenta ad altri (prestanomi) la
titolarita’ di ditte individuali, al fine di eludere le disposizioni
in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la
commissione dei delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter c.p.
In effetti Omissis e’ da ritenersi soggetto inserito a pieno
titolo nel sodalizio mafioso.
Gli accertamenti svolti dalla commissione d’accesso hanno
riguardato in particolare la procedura relativa alle autorizzazioni
richieste da Omissis in vista di alcuni eventi dell’estate 2016.
Nell’indagine penale rileva un interessamento dell’assessore
Omissis e dell’Omissis, consigliere comunale nonche’ Presidente del
consiglio comunale, per la realizzazione della festa musicale
caraibica del 26 maggio 2016 e, poi, dell’ulteriore evento musicale
denominato «i vasconnessi», programmato per il successivo giugno
2016.
L’indagine penale ha evidenziato «forzature» amministrative e
l’asservimento, anche in relazione a quest’altra vicenda, del Omissis
al Omissis.
Gli atti acquisiti dalla commissione d’accesso presso il Comune
di Manduria hanno posto in luce come, a fronte di reiterate richieste
di occupazione temporanea del suolo pubblico per arredo urbano
(dehors) avanzate dal Omissis gia’ a far data 22 dicembre 2015,
Omissis, pur avvedendosi di palesi difformita’ tra quanto
rappresentato dal medesimo Omissis (in particolare nell’indicare
l’area da occupare) e quanto invece a loro gia’ noto o comunque
successivamente accertato in sede di controlli, hanno omesso di
definire la procedura avviata con il mancato accoglimento o anche
solo esprimere il proprio parere negativo, preferendo piuttosto,
indugiare sulle ripetute istanze e consentire cosi’ il protrarsi di
uno stato di fatto palesemente illegale, sotto gli occhi di tutti.
Si evince dagli atti prodotti che in data 22 dicembre 2015
Omissis richiedeva l’occupazione temporanea del suolo pubblico per
arredo urbano (dehors) nella Omissis per complessivi mq. 10, per un
periodo di 31 giorni.
Ricevuta la predetta istanza, il dirigente Omissis, chiedeva
parere Omissis, rappresentando l’urgenza del caso, posto «… che il
dehors [era] stato gia’ allestito …». Analogo parere veniva
richiesto alla Omissis.
Omissis, dirigente Omissis, rispondeva di «non poter esprimere
alcun parere in quanto il dehors gia’ allestito si presenta
differente dal layout allegato» all’istanza, dando cosi’ contezza del
fatto di essere consapevole dell’esistenza di un’opera comunque priva
di autorizzazione, ma soprattutto «difforme» rispetto a quanto
riportato nell’istanza di autorizzazione.
Omissis, invece, rilasciava il proprio «nulla osta»
all’occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme sulla
viabilita’ e sicurezza stradale, nonche’ dell’art. 4 del regolamento
dehors (durata dell’occupazione).
Acquisiti il «non» parere del dirigente del settore urbanistico
ed il «nulla osta» Omissis, in data 26 gennaio 2016 Omissis,
demandava Omissis il controllo sull’installazione di dehors delle
attivita’ commerciali su tutto il territorio comunale, secondo il
regolamento approvato con delibera di C.C. n. 7 del 2 febbraio 2012.
Sulla base di quest’ultimo input, Omissis provvedeva agli
accertamenti richiesti, dando atto con nota n. 1062/PL dell’11
febbraio 2016 di aver proceduto ad elevare quattro verbali di
violazioni nei confronti di altrettante attivita’, fra le quali
quella riconducibile al Omissis. Con verbale n. 1173/13442 del 5
febbraio 2016 veniva infatti contestata a quest’ultimo la violazione
dell’art. 20, commi 3 e 4, del C.d.S., per aver impegnato il
marciapiede per piu’ della meta’ della sua larghezza con una
struttura «dehors» occupante una superficie di mq. 17,50 (circa il
doppio di quanto indicato nella richiesta di autorizzazione) senza il
prescritto titolo autorizzativo, violando altresi’ l’art. 4 del
Regolamento dehors. La predetta sanzione (se ne da’ atto nel verbale
medesimo) prevedeva (o, meglio, avrebbe dovuto prevedere) la
rimozione delle opere abusive a cura e spese del trasgressore, il
quale nella circostanza dichiarava che avrebbe provveduto a smontare
tutta la struttura in breve tempo.
Gli esiti sopra riportati venivano pure comunicati al settore
urbanistico che ribadiva, in una risposta del 1° aprile 2016 (prot.
11006), di non aver espresso parere per l’istanza avanzata dal
titolare del Bar Omissis «in quanto il dehor gia’ allestito era
differente dal layout allegato alla richiesta».
Omissis, con nota del successivo 24 maggio 2016, a ridosso quindi
della festa caraibica che si sarebbe dovuta tenere proprio la sera
del 26 maggio 2016, chiedeva al Omissis se «il sig. Omissis [avesse]
ottemperato a quanto (…) accertato e disposto in data 5 febbraio
2016, in merito alla violazione …», e chiedeva altresi’ se il
predetto soggetto avesse altri precedenti simili.
Negli atti prodotti dal Comune di Manduria non si rinviene alcuna
risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti.
L’attivita’ di indagine di cui all’ordinanza di applicazione di
misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Lecce ha dimostrato, sulla base di chiari ed
inequivocabili contenuti intercettati nel periodo compreso tra il 23
e il 26 maggio 2016, che il Omissis, al fine di dare corso a una
festa caraibica prevista per il giorno 26 maggio 2016 nell’area di
pertinenza del proprio locale «Omissis», aveva chiesto
«preventivamente» un permesso ad occupare il suolo pubblico della
Omissis.
Nella vicenda si sono registrati, ancora una volta, l’intervento
dell’assessore Omissis nonche’ il coinvolgimento Omissis. Addirittura
gli inquirenti hanno avuto modo di accertare un incontro tenuto dal
Omissis con il boss Omissis all’interno del Palazzo municipale di
Manduria ed e’ stato registrato un contatto diretto dell’assessore
Omissis con il Omissis che il giorno 23 maggio 2016 gli esponeva al
telefono l’esigenza di protocollare la richiesta di autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico, ricordandogli anche la
pianificazione di un successivo evento per il giorno 17 giugno 2016.
L’assessore Omissis non solo indirizzava il Omissis al proprio
Omissis, dandogli garanzia che sarebbero state soddisfatte entrambe
le richieste, ma concordava con il medesimo anche la necessita’ di
darne avviso al Omissis ed Omissis per le dovute incombenze.
L’assessore Omissis, ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa
proprio come lo stesso Omissis, non poteva non essere consapevole che
quest’ultimo altri non era che un socio in affari del boss Omissis.
D’altra parte, proprio all’interno del Bar Omissis gli inquirenti
hanno documentato (con riprese video) un «summit» tenutosi il
precedente 22 maggio 2016, fra gli stessi Omissis, Omissis, Omissis e
Omissis (anche lui indagato nel medesimo procedimento penale
unitamente ai restanti soggetti).
In un’altra conversazione registrata il 25 maggio 2016, Omissis
avvisa Omissis del fatto che Omissis non gli aveva concesso
l’autorizzazione per il giorno 26 maggio 2016, in quanto non era
stata inoltrata la comunicazione al Commissariato P.S. di Manduria
prevista dall’art. 18 T.U.L.P.S., ma gli era stata pero’ garantita
l’autorizzazione per il successivo evento del 17 giugno. Allo stesso
tempo, Omissis invitava Omissis a parlarne di persona con Omissis,
per provare a superare le sue resistenze.
Omissis decideva a quel punto di coinvolgere pure Omissis,
invitandolo ad intervenire per risolvere la questione e per ottenere
la firma Omissis sull’atto autorizzatorio. Omissis, a sua volta,
mostrandosi conscio dell’esigenza del Omissis, invitava Omissis ad
andare assieme a lui dal Omissis per persuaderlo a firmare
l’autorizzazione.
L’Omissis risulta, anche in questa situazione, «abituale
interlocutore» dell’organizzazione all’interno del Comune di
Manduria, consapevole del sodalizio esistente fra l’assessore Omissis
e il boss Omissis.
Il 26 maggio 2016 Omissis faceva presente al boss Omissis che si
rendeva necessaria la sua presenza in Comune. Gli inquirenti hanno
potuto accertare come effettivamente Omissis si sia portato quel 26
maggio 2016 presso il Comune di Manduria, ove si e’ incontrato con
Omissis e con altro soggetto che a questi si accompagnava (non
identificato, ma da ritenersi presumibilmente un dipendente
dell’Ente). Proprio all’ingresso del Comune, nella centrale Omissis,
gli inquirenti assistono ad una stretta di mano tra il detto
assessore ed il boss Omissis. Addirittura Omissis poggia il proprio
braccio sulle spalle del boss, mentre questi discute con un altro
soggetto sopraggiunto in quel momento.
Appare accertato anche il forte interesse del Omissis, il quale,
lo stesso 26 maggio, chiedeva con insistenza al Omissis la data di
protocollo della «precedente» istanza depositata dal Omissis,
ricevendo come risposta che «il documento era stato consegnato dal
Omissis al dirigente Omissis». Sempre il medesimo giorno Omissis
metteva al corrente Omissis di aver parlato con tutti, compreso
Omissis, ritenendo che il problema del Omissis andasse risolto.
I due facevano cenno pure a delle spese sostenute dal Omissis
affermando, in ultimo, che il soggetto aveva finalmente ottenuto cio’
che voleva e che sulla questione vi era stato l’impegno anche
dell’assessore Omissis.
Rilevante appare la circostanza che Omissis si preoccupava
affinche’ dell’esito della questione venisse dato immediato avviso al
Omissis, nei cui confronti, appare ragionevole ritenere che avesse
assunto un preciso obbligo.
Sulla base dell’attivita’ di intercettazione, gli inquirenti
hanno potuto infine accertare che, benche’ il Omissis fosse stato
«messo nelle condizioni di realizzare la festa musicale» grazie
all’intervento di Omissis, Omissis e degli altri soggetti sopra
citati, non aveva avuto piu’ bisogno di occupare il suolo pubblico a
causa del modesto numero di persone giunte sul posto, accolte
direttamente nell’area di pertinenza del bar Omissis.
E’ bene evidenziare a questo punto che, interpellati anche dalla
commissione d’accesso al fine di ottenere informazioni sullo
svolgimento di spettacoli pubblici ed eventi tenutisi nei giorni 26
maggio e 17 giugno 2016 organizzati dal locale «Omissis» sito in
Omissis, i diversi referenti del Comune di Manduria hanno comunicato
che agli atti dei loro uffici risultava solo il fascicolo riguardante
lo svolgimento della seconda manifestazione, «Vasconnessi» del 17
giugno 2016, per la quale c’era l’autorizzazione.
Eppure proprio Omissis, aveva interessato con una nota
protocollata il 26 maggio 2016 il Omissis affinche’ verificasse che
il Omissis avesse adempiuto a quanto prescrittogli nel precedente
verbale di contestazione del 5 febbraio 2016. Ed e’ l’indagato
Omissis, parlando con Omissis, ad affermare che la richiesta del
Omissis era stata da lui consegnata nelle mani del Omissis, col quale
aveva avuto pure modo di affrontare la questione l’Omissis stesso.
La commissione di accesso ha inoltre acquisito ulteriori elementi
dagli uffici comunali in relazione all’altro evento tenutosi il
successivo 17 giugno 2016.
Negli atti prodotti vi e’ una nuova istanza avanzata dallo stesso
Omissis il 31 maggio 2016, analoga alla precedente, vale a dire
sempre per l’occupazione in modo temporaneo del suolo pubblico con
elementi di arredo dehors, ma per un’area complessiva di mq. 58,75 e
per un periodo, a partire dal 1° giugno 2016 al 1° settembre 2016. A
seguito dell’istanza, Omissis comunicava a Omissis, con nota del 7
giugno 2016 a firma Omissis, l’avvio della procedura per
l’autorizzazione all’installazione, trasmettendo copia del progetto
con richiesta di parere ed autorizzazione di competenza.
Seguiva una deliberazione di giunta (n. 92 dell’8 giugno 2016,
presenti il sindaco Omissis, il vice sindaco Omissis e gli assessori
Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis) con la quale si
concedeva il patrocinio per l’evento pubblico musicale del 17 giugno
2016, subordinando il tutto alla verifica, da parte Omissis e
Omissis, dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento della TOSAP
relativa al dehors. Quest’ultima deliberazione veniva trasmessa, il
successivo 13 giugno 2016, dal Omissis al Omissis ed all’Omissis, per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
Con istanze depositate in data 14 giugno 2016 (protocolli n.
19206 e 19301) Omissis avanzava richiesta di rilascio delle
autorizzazioni e/o del N.O. previsti per lo svolgimento della
manifestazione nonche’ dell’autorizzazione ad occupare la Omissis.
Dalla documentazione tecnica allegata, si evince l’installazione,
in aggiunta alla struttura «dehor» annessa al bar, di un palco avente
dimensioni in pianta di mt. 8,00×6,00 (48 mq) e di due «gazebo» per
degustazione prodotti tipici, ciascuno occupante un’area di 9,00 mq.
Nell’istanza volta all’autorizzazione per l’occupazione del suolo
pubblico, Omissis comunicava di rimanere in attesa della Conferenza
di servizi per la regolarizzazione del pagamento della TOSAP.
Fra la documentazione prodotta e’ altresi’ presente un verbale di
riunione di conferenza servizi tenutasi il giorno 15 giugno 2016, in
cui erano presenti lo stesso Omissis, Omissis e Omissis quale
delegata dell’Omissis, avente quale oggetto il rilascio delle
autorizzazioni «dehors» per l’occupazione temporanea di suolo
pubblico nella stagione estiva 2016.
Per quanto concerne la posizione del Omissis, in sede di
conferenza di servizi i tre uffici hanno espresso tutti parere
favorevole, subordinando pero’ il rilascio dell’autorizzazione, fra
le altre cose, all’acquisizione del parere della Sopraintendenza per
i beni architettonici, giusto art. 7, comma 8, del regolamento
comunale ed al rispetto di quant’altro previsto dall’art. 5, comma 4,
del medesimo regolamento, alla produzione all’atto del ritiro della
«ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria di euro 30,00» ed
alla regolarizzazione della domanda con l’apposizione di marca da
bollo. Queste ultime condizioni, ma soprattutto il rilascio del
parere della Sopraintendenza, non si sono verificate.
Il giorno 16 giugno 2016 (precedente all’evento «i vasconnessi»)
con nota a firma del funzionario direttivo amministrativo Omissis e
del Omissis, il settore attivita’ produttive del Comune di Manduria
comunicava al Omissis che «al fine del rilascio dell’autorizzazione
all’installazione del dehor era stato richiesto il parere della
Sopraintendenza per i beni architettonici e che il relativo
procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016».
Lo stesso giorno con nota prot. 19589 il responsabile Omissis
autorizzava la caffetteria gelateria Omissis del Omissis ad
organizzare e offrire alla comunita’, a proprie spese, l’evento
pubblico previsto per il 17 giugno 2016 («i vasconnessi»). Rileva
come nel corpo della stessa autorizzazione si sia dato atto che
«l’azienda …(…)… ha provveduto al pagamento della T.O.S.A.P.
sia dell’occupazione del palco che quella relativa al dehor».
La commissione di accesso ha evidenziato al riguardo la
contraddittorieta’ dell’ufficio che ha dato atto del pagamento per
l’occupazione di suolo pubblico di un’opera per la quale aveva
espresso, appena il giorno precedente, in sede di conferenza di
servizi, parere favorevole, subordinandolo pero’ al rilascio di
uguale parere da parte della Soprintendenza e precisando che il
procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016.
Sempre in seno alla documentazione prodotta dal Comune di
Manduria e’ presente un’ulteriore istanza avanzata dal Omissis per
l’autorizzazione ad occupare in modo temporaneo il suolo pubblico di
Piazza Garibaldi per un’area complessiva di mq. 22,80 dall’8 luglio
2016 al 1° settembre 2016.
Una nuova richiesta di autorizzazione il Omissis l’avanzava nel
novembre 2016, per un’area complessiva di mq. 17,85 e per il periodo
dal 18 novembre 2016 al 10 gennaio 2017. Anche in questo caso, con
nota n. 0037608 del 24 novembre 2016, il settore Omissis trasmetteva
l’istanza in argomento alla Omissis per l’acquisizione del parere e
dell’autorizzazione di competenza. Il parere «favorevole» veniva
rilasciato con nota n. 8982/P.L. del 26 novembre 2016. Non vi e’
tuttavia traccia dell’autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciare il
servizio Omissis.
Ancora con istanza depositata il 14 aprile 2017 Omissis chiedeva
il «permesso a costruire» per installazione di «dehors stagionale e
continuativo». Ne seguiva l’avvio del procedimento, con comunicazione
e trasmissione degli elaborati tecnici all’Omissis, all’Omissis ed
alla Omissis.
Da rilevare come anche in questo caso, in data 23 maggio 2017,
sia stato emesso dal Omissis parere favorevole. Nessun parere e’
stato espresso invece (comunque nessuno ne e’ stato prodotto) da
parte del Omissis.
Da quanto rappresentato emerge quindi che in un periodo di oltre
un anno (dal dicembre 2015 al novembre 2016) il Omissis ha reiterato
la istanza di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
presso la Omissis, sia per la stagione estiva che per quella
invernale, e con indicazione di uno spazio sempre diverso, comunque
finalizzato all’installazione di dehors. Tuttavia, mai risulta
essergli stata rilasciata un’autorizzazione, anche perche’, sulla
base di quanto evidenziato in sede di accesso, sarebbe stato
necessario ottenere il parere favorevole della Omissis.
Eppure, sulla base di quanto piu’ sopra evidenziato, il Omissis
ha certamente provveduto in quel lungo arco di tempo a mantenere le
installazioni abusive, senza che nessuno degli organi deputati ai
controlli e dal medesimo soggetto interessati per il rilascio delle
autorizzazioni, ben consci dell’esistenza degli arredi per il dehor,
abbiano provveduto, realmente, a sanzionare il medesimo obbligandolo
a rimuovere le opere.
Bisognera’ attendere l’agosto 2017 – dopo l’esecuzione delle
misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lecce – per giungere ad un risultato;
infatti, solo a seguito di una segnalazione del Omissis (n. 64/4 di
prot. del 28 luglio 2017) in cui si dava atto che nel corso di un
servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’utilizzo abusivo
di spazi urbani di interesse storico culturale, tutelati ex art 10,
comma 4, lettera G del decreto legislativo n. 42/2004, si era
proceduto ad un controllo, fra gli altri, anche del Bar Omissis
riscontrando la mancanza di «qualsiasi autorizzazione di occupazione
del suolo pubblico», il personale della Omissis ha effettuato un
sopralluogo (a pochi metri dal comune) e dopo aver accertato in un
verbale che il Omissis era privo di autorizzazione ha trasmesso gli
esiti al Omissis per i provvedimenti di competenza.
Con nota del 4 settembre 2017 lo stesso Omissis comunicava (prot.
6672/P.L.) ai dirigenti dell’Omissis, dell’Omissis e per conoscenza
al Omissis ed al Omissis che il Omissis non aveva ancora provveduto
all’immediata rimozione delle strutture come da ordinanza n. 235
dell’Omissis. Pertanto, con successiva ordinanza del 5 settembre 2017
nr. 254 il Omissis ordinava al Omissis, quale titolare dell’esercizio
pubblico denominato «Omissis», l’immediata rimozione della struttura
antistante il bar in tutte le sue parti. Si tratta, appare evidente,
di una decisione certamente intempestiva, ma soprattutto indotta da
altri organi.
Anche nella circostanza appena delineata, sono evidenti
comportamenti di inerzia, di permissivita’ e di mancanza di controllo
da parte di alcuni funzionari oltreche’ di connivenza di
amministratori.
Il gestore del Omissis, l’indagato Omissis, non poteva non essere
noto agli amministratori e dipendenti comunali quale socio di fatto
del Omissis, viste peraltro le frequenti visite di quest’ultimo
presso il bar gestito dal primo, situato di fronte alla sede
comunale, luogo in cui teneva persino dei veri e propri summit di
mafia. Tuttavia, nonostante irregolarita’ e/o difformita’ progettuali
emerse nel corso del procedimento volto alla concessione
dell’autorizzazione all’installazione di «dehors», l’Amministrazione
comunale ha assunto un atteggiamento «indulgente», omettendo di
prendere una posizione netta e di intervenire al fine di eliminare le
opere e le installazioni abusive gia’ realizzate, assecondando uno
stato di illegalita’ evidente. Anche in questo caso i comportamenti
riscontrati mostrano notevole fragilita’ e permeabilita’ dell’Ente
alle ingerenze della criminalita’ locale, nonche’ condizionamento ed
alterazione della volonta’ amministrativa.”