Manduria. Illecita la diffusione dei dati personali di un dipendente. Comune sanzionato

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La vicenda riguarda una dipendente del Comune di Manduria che aveva presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, nel quale sosteneva che l’ente pubblico avesse comunicato i suoi dati personali in maniera illegittima.

La dipendente comunale affermava che la commissione straordinaria del Comune avesse inviato un comunicato stampa a due testate giornalistiche locali e a due testate di rilievo regionale, all’interno del quale era indicato il nominativo della dipendente stessa e si faceva riferimento al fatto che quest’ultima avesse attivato una procedura stragiudiziale nei confronti del Comune per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e, quindi, il pagamento di una somma di denaro (nel caso di specie, per aver ella svolto delle mansioni dirigenziali in virtù di alcuni decreti che erano stati firmati dal precedente sindaco).

Avviata l’istruttoria il Comune nel fornire memorie difensive e documenti a sostegno della propria posizione aveva formulato una richiesta di archiviazione del procedimento. 

Il Comune sosteneva di aver effettuato un bilanciamento di interessi fra la tutela della privacy della propria dipendente e l’obbligo di trasparenza gravante sul Comune, valutando che quest’ultimo dovesse prevalere rispetto alla prima, poiché la pubblicazione del nominativo della dipendente aveva una rilevanza pubblica connessa all’attività pubblica svolta dalla reclamante quale dipendente comunale.

Infine, il Comune evidenziava come sussistesse comunque un obbligo a carico dell’Ente di pubblicare i dati personali della reclamante, secondo quanto previsto dalle disposizioni che impongono di pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza con gli enti pubblici.

Il Garante rigettando le argomentazioni difensive svolte dal Comune di Manduria ha invece confermato l’illeicità del trattamento dati effettuato dall’Ente pubblico, sanzionandolo con il pagamento di un importo di euro 2.000.

L’autorità ha ribadito in quali casi un Ente pubblico, come un Comune, possa trattare i dati personali dei propri dipendenti, evidenziando in particolare che, anche qualora operino come datori di lavoro, gli enti pubblici possono trattare in maniera legittima i dati personali dei propri dipendenti soltanto se tale trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale cui è soggetto l’Ente oppure per eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente.

L’autorità garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto, pertanto,  che la normativa richiamata dal Comune non sia applicabile al caso di specie e pertanto che non sussista alcuna norma giuridica che legittimi il trattamento e lo renda lecito. Pertanto, posto che nel caso in cui manchi una specifica disposizione normativa che lo autorizzi il Comune non può comunicare i dati personali dei propri dipendenti a soggetti terzi, si deve ritenere che la comunicazione di dati personali della dipendente attuata dal Comune di Manduria alle testate giornalistiche sia avvenuta in assenza di un idoneo presupposto di liceità.