Ilva. Valori diossina 40 volte superiori: M5S chiede audizione con Galletti ed Emiliano

Condividi

Le notizie secondo le quali nei mesi di novembre 2014 e febbraio 2015 sono stati registrati a Taranto, sia all’interno dell’Ilva che nell’adiacente quartiere Tamburi, valori di diossina, oltre

che di furani e pcb (policlorobifenili) anche quaranta volte oltre i limiti, ben superiori al “record storico” registrato in Italia, scatena l’immediata reazione dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che hanno fatto richiesta di audizione in commissione congiunta, III (sanità) e V (ambiente):

“Abbiamo pertanto richiesto una immediata audizione – dichiarano i consiglieri Marco Galante, Mario Conca, Cristian Casili, Antonio Trevisi – a cui chiediamo partecipino, tra gli altri, il ministro Galletti, il presidente della Regione Emiliano, l’assessore Santorsola, il direttore Arpa Giorgio Assennato, il sindaco di Taranto Stèfano e i commissari straordinari nominati dal MISE. Le notizie che arrivano da Taranto purtroppo confermano quanto andiamo dicendo da anni a tutti i livelli istituzionali: l’ILVA è una fabbrica che produce morte e l’unica soluzione per il territorio e per i tarantini, a differenza di quanto dice Emiliano che continua a voler tenere un piede in due scarpe, è la chiusura dell’acciaieria reimpiegando i lavoratori nei lunghi lavori di bonifica necessari. Ci auguriamo che almeno in questo caso, a differenza di quanto accade ormai su qualsiasi tema, il presidente della Regione non provi a scaricare le colpe solo sul governo nazionale ma si prenda le proprie responsabilità dal momento che le norme attribuiscono a lui, in quanto responsabile della Salute, tutti i poteri di intervento in merito”.

Il riferimento dei pentastellati è,ad esempio, all’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che prevede che “[…]l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. O anche all’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica, il quale dispone che “[…] Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.