Il Comune di Manduria recepisce le disposizioni del Governo per contrastare coronavirus

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In un’ordinanza firmata dal Commissario Straordinario Luigi Scipioni, la n. 38 del 10 Marzo 2020 il Comune di Manduria ha recepito le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a seguito del DPCM del 9 Marzo 2020. Nel provvedimento si ordina:

1) a tutti gli individui che hanno fatto ingresso o faranno ingresso secondo quanto stabilito dal DPCM 9.03.2020 nel Comune di Manduria con decorrenza dalla data del 9 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso. Venezia:

• di comunicare tale circostanza al Comune (Polizia Locale, esclusivamente per via telefonica allo 099.9713983) comprensiva dei dati del nucleo familiare raggiunto, ed al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica tenitori al mente competente;

• di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;

• di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

• di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

• in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto di quanto sopra riportato è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

2) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal Comune, nonché all’interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

3) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

4) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

5) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

6) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

7) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

8) sono sospesi, nei termini indicati dai provvedimenti governativi in premessa indicati, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati secondo le disposizioni dei Dirigenti Scolastici.

9) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative da parte della Curia Vescovile competente, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

10) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

11) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; è altresì chiuso il parco archeologico;

12) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

13) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

14) il mercato settimanale ed i mercati e mercatini rionali di ogni genere sono sospeso sino al 3 aprile 2020;

15) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predispone le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

16) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

17) I concessionari di servizio di trasporto locale (ferroviario, autostradale) sono obbligati ad acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine, del Comune di Manduria e dell’ASL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

I termini di sospensioni applicabili sono quelli indicati nei richiamati DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020 e/o nei successivi provvedimenti governativi adottandi. RACCOMANDA

  • a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, fuori dai casi di stretta necessità c di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
  • alle attività artigianali, quali fisioterapisti, barbieri, parrucchieri, estetisti, di organizzale l’accesso della clientela attraverso prenotazione, onde evitare assembramenti negli spazi di attesa;
  • agli esercizi commerciali diversi da quelli precedentemente citati, all’aperto o al chiuso, l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • a tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici commerciali e/o artigianali aperti al pubblico, uffici privati aperti al pubblico, uffici postali, stazioni ferroviarie, caserme dei carabinieri, edifici di culto, circoli ricreativi, ambulatori medici ed ogni altro luogo privato aperto al pubblico, qualora non vi abbiano ancora provveduto, di provvedere alla disinfezione dei locali, così come previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
  • che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, tutti i dipendenti dell’Ente, ivi inclusi quelli non facenti parte del C.O.C., dovranno all’occorrenza essere reperibili su chiamata diretta dell’Unità di Coordinamento.