Giochi e Sport Tradizionali, i cambiamenti imposti dal Covid

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La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionale FIGeST richiama al rispetto delle regole e della normativa più recente per quanto riguarda attività al chiuso e all’aperto e mascherine

Con la pubblicazione del Decreto legge “Festività” del 30 dicembre 2021contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” sono state disposte, informa la FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ulteriori misure che interessano anche per il mondo degli0 sport considerati popolari. In particolare per quanto riguarda l’accesso dei praticanti le discipline previste da FIGeST alle strutture sportive al chiuso, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, a sport di squadra e a servizi e attività inerenti lo sport, nel caso particolare presso impianti sportivi, sale gioco, palestre, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce; sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass). Fanno eccezione i soggetti esentati per ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica. Per le attività all’aperto, ma che non necessitano di accesso agli spogliatoi, anche in questo caso a partire dal 10 gennaio 2022, l’accesso agli spogliatoi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde “rafforzata” escludendo, di fatto, i tamponi. Per chi pratica uno sport all’aperto e non ha bisogno di utilizzare spogliatoi, invece, potrà bastare un green pass “base” (ordinario). Come previsto nell’articolo 1 del Decreto, in “zona bianca” l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 rafforzata e la capienza consentita non potrà essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste perché, come previsto dal Decreto (articolo 4) il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati. Oltre al possesso del Green Pass “rafforzato” (super green pass) la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, che si svolgeranno al chiuso o all’aperto, sarà consentito a condizione che gli spettatori indossino le mascherine di tipo FFP2. Stessa regola per tutti coloro che parteciperanno alle gare (atleti, istruttori, staff federale/Asd). In particolare, gli atleti dovranno sempre indossare la mascherina nei momenti di attesa della prestazione: es. giocatore di freccette nell’attesa di salire in pedana. Va ricordato che il Green Pass “rafforzato” è ottenibile solamente da chi si è sottoposto a vaccinazione o è guarito dal Covid-19 (con certificazione in corso di validità). La certificazione “base”, invece, potrà essere ottenuta con un tampone molecolare o antigenico.

Il Green Pass base (ordinario) si ottiene con un tampone molecolare o antigenico negativo e avrà una validità di 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo, 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo. Il super Green Pass (rafforzato) è esclusivo per vaccinati o guariti, è attualmente valido 9 mesi (fino al 31 gennaio 2022) a partire dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione, mentre a partire dal 1° febbraio 2022 la validità passerà a 6 mesi sempre a partire dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione.