Depuratore Manduria-Sava: Le osservazioni del Comitato per la Tutela del Territorio di Avetrana

Condividi

Alla conferenza dei servizi che si è tenuta a Bari per l’avvio del procedimento Autorizzativo e al Progetto aggiornato del depuratore consortile Manduria -Sava era presente anche il Comitato di Tutela del Territorio di Avetrana che ha prodotto una serie di osservazioni dettagliate dal punto di vista tecnico di seguito riportate.

OSSERVAZIONI:
1) Tra gli Enti interessati a rilasciare Pareri ed Autorizzazioni obbligatori nel procedimento autorizzativo in oggetto, non risulta convocato “l’Ente di Gestione delle Aree Naturali Protette della Provincia di Taranto” (Ente Strumentale di diritto Pubblico) a cui è affidata la gestione delle “Riserve Naturali Regionali orientate del litorale tarantino orientale” istituito con L. R. n. 24 del 23/12/2002. La realizzazione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue consortile di Sava e Manduria (TA) ricade per la gran parte nella Riserva Naturale Regionale Orientate del “Litorale Tarantino Orientale” e qualsiasi intervento, impianto, opera all’interno della Riserva Naturale è subordinato al preventivo nulla osta, obbligatorio, dell’Ente di Gestione ai sensi dell’art. 12 della LR 24/2002, ciò al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’art. 4 “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” della LR n. 24/2002.

2) Tra le PROCEDURE DA ESPLETARE vi è la Variante Urbanistica al PRG del Comune di Manduria per l’area agricola (individuata Zona ad Elevata sensibilità Ambientale) da conformare al nuovo depuratore, ma non risulta attivata (Elaborato A.1.2 -rev. 02/03/2018) la preventiva PROCEDURA DI “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS” di cui all’art. 5 del R.R. 9 ottobre 2013 n. 18, prevista dall’art. 8 della L.R. n. 44/2012 “Disciplina Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”. L’area in Variante è interessata dagli UCP “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali” e “Area di rispetto dei Boschi” e richiede il preventivo “Parere regionale di compatibilità Paesaggistica” di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR.

3) Le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni (art. 4, comma 2, NTA) e non risulta che il Comune di Manduria abbia adeguato il proprio PRG al PPTR, pertanto sia l’art. 63 – comma 2 – lett. a4) delle “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Boschi” che l’art. 72 – comma 2 – lett. a1) delle “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali” considerano già NON AMMISSIBILI “la realizzazione e ampliamento di impianti di depurazione delle acque reflue” in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91).
4) Non sono condivisibili le valutazioni del Proponente, riportate nella Relazione Paesaggistica (Elaborato A.3.2 -rev.2/3/2018) sull’ammissibilità degli interventi rispetto alle prescrizioni, alle misure di salvaguardia e tutela, e alle indicazioni riguardanti i Beni Paesaggistici (BP) e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) coinvolti dalla realizzazione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue:
4.1 BP “PARCHI E RISERVE NATURALI”

Elusive sembrerebbero le considerazioni del Proponente riguardanti i BP “Parchi e Riserve Naturali” in cui richiamando genericamente l’art. 71 (Prescrizioni per i Parchi e le Riserve) delle NTA riporta una parte estrapolata dal comma 2 per giustificare la compatibilità delle opere con le NTA del PPTR:
“Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali”
Ma il comma 2 dell’art. 71 nella sua completezza stabilisce:
“Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzate garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali” (In neretto sottolineato le parti eluse).
Il Proponente inoltre non richiama il comma 1 dell’art. 71 (Prescrizioni per i Parchi e le Riserve):
“La disciplina dei Parchi e Riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano. La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell’art. 98 all’esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento. In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive”.
Difatti, tutto l’impianto per la depurazione dei reflui è incompatibile con le “Finalità” (art. 2) e le “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” (art. 4) della L.R. n. 24 “Istituzione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale tarantino orientale”.
Di più vi è il comma 3 lett. a1) dell’art. 71 che dipana ogni dubbio:
“Nei Parchi e nelle Riserve come definiti dall’art. 68, punto 1), non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione e ampliamenti di impianti per la depurazione delle acque reflue, […]”
4.2 UCP “AREE DI RISPETTO DEI PARCHI E DELLE RISERVE REGIONALI”
Il Proponente riporta che:
Ai sensi dell’art. 72, “si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste ai commi 2 e 3 del medesimo art.72”. Le opere di progetto che ricadono entro la perimetrazione in esame sono costituite da due condotte prementi interrate su strada asfaltata, che possono essere ritenute ammissibili, in quanto non modificano l’equilibrio ecosistemico-ambientale dell’area.
Quanto riportato tra virgolette è solo un inciso estrapolato dall’articolo 72 composto solo da 2 (due) commi, fantomatico il richiamo al comma 3, e le opere che ricadono nel perimetro di rispetto della Riserva Regionale non sono solo le due condotte prementi, che comunque fanno parte dell’intero impianto di depurazione delle acque reflue, vi è anche l’area del nuovo depuratore e il Baffer Ecologico 2 per i quali è stata richiesta Variante Urbanistica.
Si riportano il comma 1 e il comma 2 lett. a1) dell’art. 72 che dipanano ogni dubbio:
1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita dall’art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, SI CONSIDERANO NON AMMISSIBILI tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e normativa d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che comportano: a1) REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.
4.3 UCP “AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI”
L’impianto di depurazione che interferisce con l’Area di rispetto dei Boschi sono: il Buffer Ecologico n. 1, la condotta premente in arrivo, le vasche di accumulo del vecchio impianto del Consorzio di Arneo, costruite 40 anni fa e mai entrato in funzione e la condotta premente in arrivo. Le vasche si trovano in uno stato di degrado tale che il recupero è difficilmente perseguibile se non con nuovi interventi inammissibili.

Il Proponente ritiene che tali opere:
Ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle NTA, sono ammissibili interventi di “costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi”.
Nessuno potrà mai credere davvero che le suddette opere siano assimilabili a quelle di un “impianto di captazione e di accumulo di acque” quando invece sono chiaramente opere di un “impianto di depurazione di acque reflue”.
La differenza, sostanziale, non è di poco conto, le opere effettive non rientrano affatto tra quelle di cui all’art. 63 comma 3 lettera b3) “costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi”, bensì tra quelle del comma 2 – lett. a4): “realizzazione e ampliamento di impianti di depurazione delle acque reflue” considerate pertanto NON AMMISSIBILI in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91).
Inoltre, tutti i suddetti interventi sono in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 del TITOLO V “AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA’ E NORMATIVE D’USO” del PPTR.

4.4 UCP “RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE ALLA R.E.R.”

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, delle N.T.A: “In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37”.
Gli interventi di progetto sono costituiti dalle condotte prementi in uscita dall’impianto di affinamento verso il Consorzio di Bonifica dell’Arneo e verso il Buffer Ecologico n. 1.
Tali interventi progettuali sono in nettamente contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e pertanto non ammissibili ai sensi del dell’art. 47 comma 2 delle NTA del PPTR.

4.5 UCP “AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE.”

L’art. 82 “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative” al comma 2, considera “NON AMMISSIBILI tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37, in particolare quelli che comportano: a3) la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue.”

5) Art. 37 del TITOLO V “AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA’ E NORMATIVE D’USO” del PPTR
Le semplici considerazione sul combinato disposto degli articoli 63, 71, 72 e 82 delle NTA del TITOLO VI “DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI” del PPTR e degli articoli 2 e 4 della L.R. n. 24/2002:
 Art. 63 comma 2 lett. a4)
“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Boschi”
 Art. 71 comma 3 lett. a1);
“Prescrizioni per i Parchi e le Riserve”
 Art. 72 comma 2 lett. a1);
“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e Riserve”
 Art. 82 comma 2 lett. a3);
“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto delle componenti Culturali e insediative”
 Art. 71 comma 1 combinato con gli articoli 2 e 4 della L.R. n. 24/2002;
“Prescrizioni per i Parchi e le Riserve” e “Istituzione delle Riserve Naturali orientate del litorale tarantino orientale”
qualificano “NON AMMISSIBILE” “la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue” nell’area prescelta, ciò dimostra che il perseguimento degli obiettivi di qualità (Art. 37) NON È ASSICURATO in quanto le disposizioni e i divieti delle normative contenute nel TITOLO VI riguardante “DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E GLI ULTERIORI CONTESTI” negli ambiti di riferimento (art. 37 – comma 4) sono completamente disattese
Così come NON È ASSICURATO il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale della normativa d’uso costituita da Indirizzi e Direttive specificatamente individuati nella Sezione C2) delle Schede dell’Ambito Paesaggistico, completamente disattese.
6) Nella Relazione Paesaggistica (A.3.2) il Proponente invoca la deroga dell’art. 95 – comma 1:
“1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.”
Non solo le opere non sono compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 come riportato al punto 5), ma non vi è alcuna dimostrazione che non vi siano alternative localizzative che invece ci sono.
È proprio l’ubicazione scelta (classificata “Zona ad Elevata Sensibilità Ambientale”) che rende il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue fortemente in contrasto e antitetico con il reale perseguimento sia degli Obiettivi di Qualità soprattutto l’Obiettivo 2: Migliorare la qualità ambientale del territorio (con i sotto obiettivi 2.1 Valorizzare le aree naturali e semi naturali all’interno della rete ecologica, 2.3 valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali) e l’ Obiettivo 9: Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia sia con gli Indirizzi e le Direttive della Normativa d’uso della Sezione C) dell’Ambito Paesaggistico 10 “Tavoliere Salentino” – Figura Territoriale 10/5 “Le Murge Salentine”, soprattutto, per quanto riguarda le Strutture e componenti Idro-Geo-Morfologiche (A.1), Eco sistemiche e Ambientali (A.2) e Antropiche e Storico-Culturali (A.3) dell’area. Inoltre il progetto nel suo complesso, ab origine, è incompatibile con l’art. 2 “Finalità” e l’art. 4 “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” della L.R. n. 24 “Istituzione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale tarantino orientale”.