Caccia. Sospesa attività venatoria nei giorni di grande gelo.

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Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha emanato un atto dirigenziale con cui si sospende la caccia

in tutto il territorio regionale da domani, venerdì 6 gennaio 2017, fino a domenica 8 gennaio. Il blocco di tre giorni per quel che riguarda l’attività venatoria è stato motivato dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con le pessime condizioni atmosferiche si registreranno nelle prossime ore.
Come speficato dalla Regione, l’obiettivo della sospensione è quello di assicurare la salvaguardia della fauna cacciabile, soprattutto la beccaccia ma non solo. Nel dicembre del 2014 la Puglia fu accusata duramente dalle associazioni di categoria proprio per non aver adottato un provvedimento del genere.
La decisione è stata accolta con favore dal WWF che ha chiesto a tutte le Regioni, in particolare quelle del centro sud dove per i prossimi giorni sono previste temperature molto al di sotto dello zero e nevicate anche a quote basse fino alla costa, di sospendere tutte le attività di caccia.
La fauna selvatica, già molto provata da un inverno con condizioni meteorologiche particolari (con grandi sbalzi di temperatura), da un bracconaggio che non dà tregua e dalla normale scarsità di cibo e riparo dell’inverno, non può riuscire a superare anche questi giorni di freddo così intenso e improvviso. E’ infatti provato da studi scientifici che, in inverno in genere e ancor più in periodi così particolari, gli animali selvatici sono estremamente deboli e, dovendo spendere le poche energie residue per nutrirsi, difficilmente riescono a trovare anche la forza per fuggire dai cacciatori.
La legge 157/92, che tutela la fauna selvatica e disciplina le attività di caccia, prevede il divieto di “cacciare su terreni in tutto o parte coperti da neve” (tranne che nella zona alpina), e sugli specchi d’acqua ghiacciati. Le Regioni possono e devono modificare i calendari venatori proprio in previsione di una maggiore tutela degli animali selvatici che sono un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell’interesse della comunità nazionale e internazionale (art. 1 legge 157/92).