Bonelli sfida il M5S ad un confronto pubblico: ecco perché l’immunità non è stata tolta

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In una nota Angelo Bonelli dei Verdi spiega il perché l’immunità penale ai manager di Arcelor Mittal proprietari dello stabilimento ex Ilva non è stata tolta analizzando l’art.46 del decreto legge crescita che il 30 Aprile scorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale.
L’articolo 46 relativo all’immunità penale composto da tre periodi.
PRIMO PERIODO.
Questo periodo introduce la non responsabilità penale per commissari di governo, affittuari e acquirenti dello stabilimento ex Ilva, attraverso l’art.6 del dlgs 231/2001 ai fini della valutazione delle condotte connesse all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale.
Ecco cosa dice l’art.6 del dlgs 231/2001
Art.6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Per chi volesse leggere integralmente l’articolo può farlo da questo link. https://www.altalex.com/…/responsabilita-amministrativa-del…

Questo primo periodo è il nucleo centrale della norma sull’immunità ed equipara le disposizioni del piano ambientale dell’Ilva all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione come previsto dall’art.6 garantendo la non responsabilità penale ad Ilva. Il M5S ha evitato in modo scientifico di non richiamare nel testo, perché chiaramente confliggente, l’art.25 undecies dello stesso decreto legislativo 231/2001 relativo alla punizione dei reati ambientali. Una brutta, anzi bruttissima furbata. In questo modo ad Arcelor Mittal è garantita immunità solo attraverso il primo periodo.

SECONDO PERIODO
Qui si afferma che le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale di cui al periodo precedente non possono dare a responsabilità penale ed amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.

E’ la riproposizione esatta, scritta in forma diversa, – prosegue Bonelli – di quanto previsto dal primo periodo che prevede appunto la non responsabilità penale nell’attuazione dell’AIA perché adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione: è una norma ripetitiva che non contiene alcuna prescrizione aggiuntiva.

TERZO PERIODO

In questa parte si afferma che le disposizioni del periodo secondo si applicano agli affittuari e agli acquirenti fino alla data del 6 settembre 2019. Il 6 settembre è la data dell’accordo tra Ilva in amministrazione straordinaria, Arcelor Mittal e sindacati.
Questo periodo- rimarca Bonelli – non annulla alla data del 6 settembre 2019 le disposizioni previste dal primo periodo ma solo del secondo che come scritto è la riproposizione in forma diversa del primo periodo.
Ma evidenzia inoltre che “con il decreto crescita approvato da questo governo rimane la norma che consente allo stabilimento ex-Ilva di operare sino al 2023 in presenza di un sequestro penale.”

Le dichiarazioni di Di Maio e dei parlamentari tarantini del M5S “ abbiamo tolto l’immunità!” sono state peraltro smentite dal Ministero dell’economia, il quale ha confermato che la non responsabilità penale rimane relativamente alle condotte connesse all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. Esattamente com’era prima.
Qui potete leggere la dichiarazione ufficiale del MEF – ministro Tria: http://www.mef.gov.it/…/…/2019/documenti/comunicato_0084.pdf
L’ex ministro Carlo Calenda ha affermato che la nuova norma lascia tutto com’era, mentre Arcelor Mittal, neo-proprietaria dell’acciaieria, si è detta “serena”. Significativo il titolo de Il Sole 24 ore del 30 aprile: “ Il MISE limita ma non cancella l’immunità per ex Ilva.”

Il vero obiettivo di questa operazione – secondo Angelo Bonelli – è riscrivere una norma che è oggetto di un ricorso di legittimità costituzionale presentato nel febbraio scorso dal gip di Taranto Ruberto, in modo che la Consulta non possa esaminare il ricorso sulla parte relativa all’immunità per sopravvenuta modifica legislativa.

Insomma una “ammuina”, come quando i governi e i partiti della prima Repubblica cambiavano la lettera, ma non lo spirito, di qualche norma oggetto dei referendum promossi dal Partito radicale: allora con l’unico scopo di evitare il voto, oggi per impedire che si pronunci la Consulta.
In questo caso però ricorda l’esponente dei Verdi – si sta parlando di una città dove l’inquinamento ha provocato un aumento del 21% di decessi tra i bambini secondo i dati epidemiologici dell’Istituto superiore di sanità.

Ai parlamentari tarantini e a Di Maio non può essere consentito di sostenere cose che non sono scritte nella legge da loro proposta e approvata dal consiglio dei ministri, ovvero che l’immunità penale ad ex Ilva è stata tolta, perché non è vero. – conclude Bonelli che chiede e sfida “in un confronto pubblico a Taranto i parlamentari tarantini De Giorgi, Vianello, Turco o Cassese, decidano loro chi . Un confronto su tema Ilva e immunità da svolgersi a Taranto e coordinato da un giornalista di Taranto. Attendo una risposta”