5134 indirizzi PEC cancellati d’ufficio: cosa rischiano le imprese

Condividi

Cancellati d’ufficio 5.134 indirizzi PEC inesistenti, scaduti o revocati.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015, l’Ufficio del Registro delle imprese di Taranto, con avviso pubblicato sull’albo camerale online in data 10 marzo, ha invitato le imprese, che secondo le rilevazioni di Infocamere sono risultate avere un indirizzo di posta elettronica certificata inesistente o scaduto o revocato, a comunicare un nuovo indirizzo PEC.
Così, il 5 agosto scorso è stata iscritta la cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC di imprese (individuali e collettive) che non hanno provveduto all’adempimento richiesto.
Quali sono le conseguenze per le imprese, sia costituite in forma societaria che per le imprese individuali, entrambe tenute ad indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese?
La cancellazione dell’indirizzo PEC comporterà che le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi alle predette imprese non potranno essere gestite. Saranno sospese in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate. In base alle indicazioni ministeriali sarà, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 c.c. (da € 5 a € 516) per le imprese individuali, e dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).
Pertanto, le imprese che non abbiano provveduto a comunicare un indirizzo PEC univoco, attivo e riferibile all’impresa, al fine di evitare che “le domande di iscrizione di fatti o atti” siano sospese e in caso di ulteriore inerzia rifiutate, sono invitate a comunicare un nuovo indirizzo PEC per consentire loro di operare regolarmente sul mercato.