Nasce il “Consorzio di Bonifica Centro Sud”: cosa cambia ora?

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Periodicamente si torna a parlare del “balzello” Arneo, soprattutto quando vengono inviati ai cittadini gli avvisi di pagamento. Ma cosa accadrà ora con il con il “ Nuovo Organismo” nato per coordinare e e sostituire i vari Consorzi di Bonifica Pugliesi. A fare il punto della situazione è l’ing. Antonio Curri dell’Associazione “Tutti insieme per Manduria”.
“Secondo un mio modesto parere, è stata persa una buona occasione per applicare la Legge sulla Partecipazione n.28 del 13/07/2017 della Regione Puglia, riguardo all’approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Centro Sud!- afferma in premessa e spiega – “Con un’atto monocratico il dott. Alfredo Borzillo, ha riapprovato lo statuto del Consorzio di Bonifica Centro Sud con Determina n.24 del 19.07.2018! Il “Consorzio di Bonifica Centro Sud” che comprende: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto- Consorzio di bonifica Arneo e Consorzio di Bonifica Li Foggi, nello spirito della ”spending review” ha inteso dare vita ad una “cabina di regia” con sede a Bari, pur conservando le sedi distaccate!
La domanda da farsi è questa:” I consorziati, quali benefici otterranno?”
A leggere l’art.2 dello Statuto, il Consorzio di Bonifica Centro Sud , deve provvedere:
a) alla realizzazione, alla sistemazione e all’adeguamento della rete scolante, alle opere di raccolta, di approvvigionamento utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
b) alle opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sano stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 21511933;
c) alle opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
d) agli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) agli impianti per l’utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall’art. I66 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) dei D.lgs 152/2006;
f) alle opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvopastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
g) agli acquedotti rurali;
h) alle azioni e agli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall’art.166 del D.lgs 152/2006 e s.m.i;
i) alle opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
j) alle infrastrutture di supporto per la realizzazione e alla gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
k) alle opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché alle opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
l) alle opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l’estendimento dell’irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
m) agli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
n) agli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
o) agli interventi e alle opere di riordino fondiario;
p) agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino;
q) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l’assolvimento dei compiti consortili; alle attività amministrative e gestionali correlate a quelle di cui sopra.
Un ottimo intendimento!
Ma con quali risorse, visto che la maggio parte dei Consorzi, stanno soffrendo la mancanza di “risorse economiche”?
Su questo argomento, ci viene incontro (in maniera ipotetica!) l’art 35 e 36 dello Statuto :
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell’art. 13, della t.R. 412012, situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle
spese di finanziamento dei consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 4/2012.
Il consorzio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui ai comma 1, risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica ovvero sulla base dei criteri applicativi previsti da appositi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
I contributi imposti dal consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante riscossione spontanea dei contributi effettuato previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio o dell’esattore, mediante versamento diretto del Consorziato.
Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, dovrà essere indicato il tipo di beneficio e l’immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un’unica ditta si emette un unico avviso di pagamento. Contro l’iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’ iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, in mancanza, dall’avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione. Avverso gli atti della riscossione è prevista la tutela giudiziale, nelle forme e secondo i termini stabiliti dalle vigenti leggi.”
Insomma nuove disposizioni che meritano un approfondimento. A tal fine l’Associazione Tutti Insieme per Manduria, intende predisporre un Convegno sul tema, in special modo, riguardo ad alcuni punti che non sono molto “chiari”! (vedi le modalità del pagamento del tributo riferito al tipo di beneficio!)
Per l’organizzazione dell’evento l’associazione chiede la collaborazione di Associazioni, Patronati, etc.