Fiera Pessima 2019 a rischio…così come è stato predisposto il bando.

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Considerazioni in modalità “dialogo” sulla gara per l’effettuazione della Fiera Pessima 2019 di Raimondo Turco.

“COMUNE DI MANDURIA – GARA FIERA PESSIMA 2019

-Buona sera Ragioniere… ha notato? …Non le dò più il titolo di assessore.
-Maestro, la ringrazio, sa bene come la penso a tale proposito. Però una domanda mi sorge spontanea: che è successo? considerato che adesso il Comune è amministrato da tre tecnici.
-Beh, è vero quello che dice lei, però sono tecnici che hanno operato presso le Prefetture e non presso i Comuni. Comunque loro firmano gli atti che i tecnici comunali predispongono.
-Maestro, non la seguo: dove vuole parare.
-Ma niente, la voglio informare che con delibera adottata con i poteri del Consiglio Comunale è stato disposto, fra l’altro, che il Responsabile del Servizio deve effettuare la gara per l’esecuzione della Fiera Pessima 2019 con “l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
-Maestro, ho perso la mano; io sono in pensione ormai da ben 20 anni. Non mi dica che non va bene?
-Purtroppo è proprio così: non va per niente bene. Ormai lo sanno anche i muri, da circa tre lustri vi è la separazione delle funzioni: gli organi politici programmano e i tecnici gestiscono. E mi sembra che lei questo problema lo ha più volte sollevato.
-Si è vero, ne parlai nella mia relazione al Bilancio 2014 del Comune di Manduria. Però non ho più una buona memoria…. ricordo il problema ma non ricordo la normativa.
-Beh le rinfresco io la memoria. Vorrei evitare di enunciare leggi, articoli, commi e quant’altro, però tutto si basa sul rispetto delle regole alcune delle quali le devo per forza richiamare. Tutto ruota, come già detto, sulla separazione delle funzioni. La parte politica programma e controlla mentre ai tecnici spetta la gestione. E la programmazione il Comune di Manduria l’ha già effettuata con l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), del Bilancio, del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e degli obbiettivi che i Dirigenti devono raggiungere relativi al 2019, 2020 e 2021.
…Va bene maestro queste cose le so…
-Bene le voglio rinfrescare la memoria. Mi consenta di ricordarle le norme che a mio avviso sono state disattese:
a) l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce chiaramente che è dei Dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto come pure della correttezza amministrativa; concetti questi ribaditi dagli articoli 3, 19 e 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Manduria;
b) ancora più preciso è l’art. 23 del citato Regolamento comunale il quale stabilisce che:
“In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, al responsabile di servizio compete: l’indizione delle gare, l’approvazione dei bandi di gara, la presidenze delle commissioni di gara, la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure di gara”;
c) ed ancora, l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
_Caro Ragionere, come vede la responsabilità delle procedure di gara, la correttezza amministrativa, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ecc. sono tutte prerogative del Responsabile del Servizio. La Giunta, il Consiglio Comunale, il Sindaco non ci azzeccano proprio niente.
-Si, si, maestro, adesso che me le ha richiamate me le ha fatte anche ricordare le regole che bisogna rispettare quando si organizza una gara d’appalto.
-Perciò, caro il mio Ragioniere, è chiaro ed evidente che la deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale è illegittima come pure saranno illegittime le successive determinazioni dirigenziale “attuative”. Il Dirigente ha proposto una delibera che non andava fatta. Quello che egli ha riportato nella relazione andava benissimo per la determina che doveva adottare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.
-Ma maestro, la deliberazione non può essere considerato un dippiù? Meglio abbondare che deficere dicevano i latini.
-No caro il mio Ragioniere, l’atto è illegittimo in quanto, tecnicamente, il Consiglio Comunale ha ORDINATO al Dirigente il tipo di gara da effettuare. E questa è una prerogativa del Dirigente. E poi … determinando la tariffa relativa all’occupazione spazi ed aree pubbliche si sono cacciati in un altro ginepraio. Sono atti di competenza del Responsabile dell’Ufficio Tributi e devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze.
-Si, questo lo so, però maestro se la delibera è illegittima cosa può succedere se si attiva la procedura di gara?
-Si corre il rischio di non effettuare la Fiera Pessima 2019. Chiunque interessato potrà presentare opposizione, bloccare il tutto e addio Fiera Pessima 2019.
-Addirittura, e lei cosa consiglia.
-Io non consiglio proprio niente. Quello che dovevo dire l’ho detto. La saluto Ragioniere.
-Buona serata maestro.