Depuratore: la battaglia contro l’impianto sulla costa continua. Questa la mossa per bloccare i lavori

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Domani “Lunedì 15 aprile, in concomitanza con la prevista ripresa dei lavori, sarà inoltrata formale diffida al Responsabile Unico del Procedimento a non dare inizio ai lavori e a non dare seguito agli espropri,
alla luce della mancanza di atto valido attestante l’esistenza di un vincolo preordinato agli espropri e di una indicazione del recapito finale dei reflui, che abbia in tale vincolo il suo fondamento, non essendovi allo stato alcuna indicazione progettuale in tal senso e, quindi, i riferimenti normativi preesistenti alla stessa.”
E’ quanto ha comunicato l’avv. Francesco Di Lauro a nome di tutti coloro che, a vario titolo, si sono riuniti nei giorni 5 e 12 del mese corrente, a sostegno dell’iter promosso dall’ Associazione ‘Azzurro Ionio’ con l’avvocato Claudio Linzola, finalizzato a bloccare, tramite ricorso al TAR, la realizzazione del depuratore di Sava, Manduria e Marine di Manduria.
“L’assemblea – prosegue Di Lauro- smentisce, inoltre, quanto sinora sostenuto da Regione, AQP ed alcuni esponenti politici e consiglieri regionali, secondo i quali recedere dal contratto “ormai in fase di realizzazione” sarebbe improponibile perché estremamente oneroso a causa delle altissime penali previste: il recesso dal contratto è regolato dall’ art. 134 del decreto legislativo 163/ 2006, vigente al momento della sottoscrizione dello stesso, disciplinandone possibilità e costi. La norma è chiara e stabilisce che la stazione appaltante, nel nostro caso AQP, può recedere dal contratto in qualunque momento, corrispondendo alla ditta aggiudicataria, nel nostro caso, ditta Putignano:
– il pagamento dei lavori o prestazioni eseguiti, accertati dal direttore dei lavori o dal RUP;
– il valore dei materiali esistenti in cantiere o in magazzino;
– il decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l’importo di quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso a base d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Alla resa dei conti una somma tutto sommato molto modesta.
– Nell’ipotesi che il recesso non dipenda dalla volontà della Pubblica Amministrazione, ma dalla impossibilità dell’Ente di eseguire i lavori, ad esempio per decadenza dei vincoli necessari agli espropri, è anche da individuare se, in che misura e da chi sia dovuto detto indennizzo: pertanto, la diffida al RUP – conclude Di Lauro – mette la P.A. nelle condizioni di autotutelarsi anche da un’azione per danno erariale, astenendosi dall’iniziare un’opera contestatissima in assenza delle condizioni di legge.”